Ius sanguinis o ius soli? Riflessioni sulla storia politica della cittadinanza in Italia

di Vito Francesco Gironda

Quali sono le ragioni che hanno sempre condotto in Italia a privilegiare lo ius sanguinis allo ius soli? Per rispondere a questa domanda bisogna risalire alle origini dello Stato unitario. In questa fase lo ius sanguinis è servito a procurare agli italiani un senso di appartenenza “nazionale”, capace di superare le varie frammentazioni territoriali e di guadagnare il consenso e l’inclusione delle élites economiche e sociali dei vecchi Stati territoriali. Ma il venir meno di queste esigenze dovrebbe condurre oggi a elaborare una nuova concezione della cittadinanza.

L’attuale dibattito politico sulla riforma della cittadinanza risente di una forte impostazione emotiva e di un principio di presunzione d’appartenenza, una concezione particolaristica dell’individuo e delle sue relazioni sociali quale risorsa culturale da spendere sul terreno della comunicazione politica. [ref] Per una discussione sul dibattito politico italiano mi permetto di rimandare ai miei interventi Vito Francesco Gironda, La cittadinanza controversa, ovvero il problema di un paese al bivio (appunti sulla democrazia), in: Critica Liberale 13.05.2013; Riforma della cittadinanza per gli immigrati. E poi?, in: Politica e Società 17.02.2012; Caro Ministro Riccardi, cos’è lo ius culturae?, in: sbilanciamoci.info 30.03.2012. [/ref] Eppure, guardare alla storia politica dell’istituto giuridico della cittadinanza significa, storicamente, interrogarsi sulle trasformazioni della moderna statualità otto e novecentesca. [ref] Su tali questioni rimando al mio lavoro Vito Francesco Gironda, Die Politik der Staatsbürgerschaft. Italien und Deutschland im Vergleich 1800-1914, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010; Andreas Fahrmeir: Citizenship. The Rise and Fall of a Modern Concept, New Haven / London, Yale University Press, 2007; Thomas Faist/ Peter Kivisto, Citizenship: Discourse, Theory and Transnational Prospects, Oxford, Blackwell, 2007. [/ref] In primo luogo, sul terreno della cittadinanza formale si è giocata una partita fondamentale dei processi di nation-bulding: chi e attraverso quali criteri identificativi può considerarsi membro di diritto della comunità politica e, poste determinate condizioni di status economico e di capitale culturale, esercitare i diritti connessi alla qualità di cittadino? In questo caso, la nazione più che essere “immaginata” (Benedict Anderson) diventa un fatto reale che ha immediate ripercussioni sulla vita di ogni singolo individuo e gruppo sociale. [ref] B. Anderson, Comunità immaginate: origine e diffusione dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri, 1996 (ed. orig. Imagined Communities, London-New York, Verso, 1982). [/ref] In secondo luogo, la cittadinanza rappresenta una spia importante per analizzare le forme, i contenuti e i limiti della credenza utopica della modernità attorno all’idea di una società di cittadini. Infine, riflettere sulle modalità di sviluppo e di codificazione del diritto di cittadinanza permette, più in generale, di ragionare in ordine alle culture politiche di volta in volta dominanti. Certo, non si può prescindere da un’attenta valutazione del significato culturale dello ius sanguinis e dello ius soli nel quadro della moderna statualità nazionale. [ref] A insistere su questa questione è stato soprattutto Rogers Brubaker, Cittadinanza e nazionalità in Francia e Germania, Bologna, Il Mulino, 1997 (ed. orig. Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Harvard University Press, 1992) [/ref]

Un tale approccio culturalista rischia, però, di semplificare la complessità storica dei modelli idealtipici di costruzione della cittadinanza moderna come risultato di un processo discorsivo di natura prettamente simbolica che investirebbe immagini e concezioni della politica dell’identità. Al contrario, ritengo che ogni formazione discorsiva sottostia a delle condizioni strutturali e processuali. Per questa ragione, la continuità secolare del primato dello ius sanguinis nella legislazione italiana, ossia una concezione etnoculturale della cittadinanza in base alla quale per essere membro di una comunità politica bisogna essere membri di fatto di una comunità prepolitica determinata da fattori culturali, linguistici e antropologici, piuttosto che un indicatore di un diffuso discorso biologistico nella storia italiana – eccezione il ventennio fascista – dovrebbe essere interpretato nella sua plurifunzionalità politica. Lo ius sanguinis è passato dalla tradizione ancora confessionalista del Regno di Sardegna allo Stato liberale a quello fascista per giungere indisturbato anche allo Stato democratico repubblicano. La questione fondamentale è chiedersi il perché? Perché nel lungo periodo le varie legislazioni statali connesse a diversi sistemi politici hanno fatto riferimento al primato dello ius sangunis? La risposta sta nella singolare funzione del diritto di cittadinanza quale forma di political governance rispetto alle trasformazioni istituzionali, sociali ed economiche che hanno investito il paese nel corso degli ultimi due secoli. Da qui anche il carattere prettamente politico dell’istituto giuridico della cittadinanza. Andiamo per ordine.

Lo Stato unitario eredita per lunghi tratti il modello di appartenenza formale allo stato del Codice Albertino del 1837 in base al quale la sudditanza subalpina era stata codificata attorno al principio della patrilinearità. [ref] Carlo Bersani, Modelli di appartenenza e diritto di cittadinanza in Italia dai codici preunitari all’Unità, in Rivista di Storia del diritto italiano, LXX, 1997, pp. 277-344. [/ref] Lo status di suddito, che oramai coincideva con l’esercizio di alcuni diritti civili, era una diretta emanazione della discendenza da un suddito subalpino. Le capacità giuridiche dei singoli venivano, però, legate all’appartenenza alla confessione cattolica (art. 18). La cittadinanza-sudditanza subalpina diventava uno strumento di chiusura sociale nei confronti delle minoranze religiose dei valdesi e degli ebrei. In questo modo si voleva testimoniare che il modello di riferimento comunitario subalpino consisteva, dopo la breve parentesi napoleonica, nel riaffermare il sano sodalizio tra altare e trono. [ref] Daniele Menozzi, Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale (1758-1848), in: Chittolini, G./Miccoli, G. (a cura di), Storia d’Italia, Annale IX, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino, G. Enaudi, 1986, pp. 753- 789. [/ref] Il Codice civile italiano del 1865 fa suo il principio della patrilinearità, si svincola dal confessionalismo sabaudo e riafferma con forza il modello classico di disuguaglianza di genere partorito dal Codice napoleonico del 1804, secondo la quale la donna sposata seguiva la condizione giuridica del marito. Nella normativa sulla cittadinanza italiana entrava di prepotenza il canone tardo-illuministico dell’unità organica della famiglia. [ref] In generale si veda Geneviève Fraisse, Les deux gouvernements: la famille et la cité, Gallimard, Paris, 2001; Jennifer Ngaire Heuer, The Family and the Nation: Gender and Citizenship in Revolutionary France, 1789-18 30, Ithaca, Cornell University Press, 2005. Sul caso italiano si vedano le lucidissime osservazioni di Chiara Saraceno, Le donne nella famiglia: una complessa costruzione giuridica, in: Barbagli, M./ Kartzer, D.I. (a cura di), Storia della famiglia italiana 1750-1950, Bologna, Il Mulino, 1992, pp.103-127; Raffaele Romanelli, Individuo, famiglia e collettività nel codice civile della borghesia italiana, in: Gherardi, R./Gozzi, G. (a cura di), Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, Bologna, IL Mulino, 1995, pp. 351-399. [/ref] Vittorio Polacco aveva poi giustificato sulle pagine dell’Archivio giuridico i principi ispiratori del Codice civile italiano del 1865 in rapporto ad una presunta legge naturale della “associazione domestica”, secondo la quale “un individuo prima di appartenere a una nazione è membro di una famiglia (…) e per questa ragione è cittadino di uno Stato nel quale la famiglia e non l’individuo costituisce la cellula elementare”. [ref] Vittorio Polacco, La famiglia del naturalizzato secondo il codice civile, in: Archivio Giuridico, 1882, 29, pp. 366-388, citazione p. 379. [/ref] Come dire, la donna sposata e i suoi figli possedevano secondo la giuspubblicistica italiana una sorta di cittadinanza necessaria, tanto che un altro giurista del tempo, Antonio Ricci, affermò che esiste una nazionalità della famiglia il cui “destino” dipende dalla condizione del pater familias nel senso che ogni modificazione del suo status comporta una modificazione dello status familiare. [ref] Antonio Ricci, Il principio dell’unità della famiglia nell’acquisto della cittadinanza, in: Rivista italiana di scienze giuridiche, 1891, XIII, pp. 24-53. [/ref] Tradotto poi in termini di disposizione di diritto, per il Codice civile significava che la donna straniera acquisiva attraverso il matrimonio con un “nazionale” automaticamente la cittadinanza del marito, mentre una donna italiana perdeva la cittadinanza nazionale attraverso il matrimonio con uno straniero. Fin qui i tratti del dettato normativo, ma la questione resta sempre aperta: perché lo ius sanguinis reggeva l’impalcatura codicistica italiana del 1865? La risposta in questa prima fase della storia unitaria italiana deve essere ricondotta, molto probabilmente, alla valenza comunicativa dello ius sanguinis nel rendere fruibile di comprensione un processo di associazione di tipo comunitario, l’“accomunamento politico” (politische Vergemeinschaftung) di weberiana memoria, il quale trova una sua ragione d’essere in un senso di appartenenza dei partecipanti in senso affettivo e tradizionale. Rispetto a che cosa? Sicuramente rispetto alle varie frammentazioni territoriali, alle crisi di legittimità, alla ricerca del consenso e inclusione delle élites economiche e sociali dei vecchi Stati territoriali. Il Risorgimento italiano più che essere interpretato attraverso il primato dell’idea di nazione dovrebbe essere riletto come dissenso e in alcuni casi “ribellione” politica delle élites notabilari locali nei confronti delle procedure burocratico-esecutive delle diverse monarchie amministrative degli Stati territoriali preunitari. [ref] Per una panoramica d’insieme si rimanda a Marco Meriggi, Gli Stati italiani prima dell’Unità. Una storia istituzionale, Bologna, Il Mulino, 2002; Luca Mannori, La crisi dell’ordine plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento, in: Giornale di storia costituzionale”, 6, 2003, pp. 243-271. [/ref]  Il municipalismo e il localismo rappresentano i due assi centrali per comprendere la storia politica italiana della prima metà del XIX secolo. Il successo del costituirsi del paese Italia in nazione dipendeva dalla ricerca di un equilibrio contrattuale tra gli interessi delle rappresentanze (possidenti, proprietari, burocrazie locali) delle società locali, tradizionalmente refrattarie nei confronti delle prassi di centralizzazione del potere politico e lo Stato. Tutto questo fondamentalmente voleva dire rispettare il dominante canone risorgimentale del municipio quale associazione privatistica e patrimoniale, lasciare un’ampia autonomia finanziaria alle élites locali nella gestione degli “affari” comunali così come istituire dei meccanismi di rappresentanza in grado di allargare la visibilità istituzionale alle formazioni sociali dei possidenti e dei proprietari e, in alcuni casi, alla nascente borghesia acculturata. [ref] Fondamentale resta il lavoro di Raffaele Romanelli, Il comando impossibile. Stato e società nell’Italia liberale, Bologna, Il Mulino, 1988. [/ref] Come è noto, in relazione a quest’ultima questione essa sarà, poi, egregiamente svolta dal Parlamento nazionale quale garante del raccordo al centro degli interessi particolaristici delle società locali. In un tale contesto, marcato da una debolissima identificazione nazionale, il liberalismo governamentale si premurò fin da subito di presentare alle periferie nazionali l’unificazione giuridica ed amministrativa non solo nella sua dimensione tecnica di essere neutrale ed oggettiva, ma nella costruzione di un nuovo spazio di diritto nazionale cercò di riformulare la relazione tra stato e società sulla base di un’idea di comunità nazionale i cui membri erano tenuti insieme da legami culturali e da valori ascrittivi, da una appartenenza naturale, organica e olistica alla nazione. In altre parole, si assiste a una fondamentale traslazione concettuale dal sostantivo “ordine” all’aggettivo nazionale. Nei primi anni sessanta del XIX secolo si trattava, dunque, di rappresentare la nazione nella sua dimensione normativa e su questo terreno lo ius sanguinis era diventato uno strumento comunicativo spendibile. [ref] Sulla tradizione di una narravita risorgimentale attorno all’idea dell’Italia come comunità geoparentale e naturale si rimanda a Alberto. B. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, Enaudi, 2000. [/ref]

La prima legge organica sulla cittadinanza italiana si ha agli inizi del XX secolo con la riforma del 1912. Codesta riforma dovrebbe essere letta nel quadro più generale dell’intensa attività riformistica d’inizio Novecento, i cui intenti modernizzatori sono stati “frenati” da specifiche cautele conservatrici volte ad adeguare l’assento istituzionale alle trasformazioni in atto nella società italiana senza procedere a radicali modifiche. L’industrializzazione, l’inserimento dell’Italia in un mercato del lavoro già tendenzialmente globale, la regolamentazione statale in materia di acquisto e perdita della cittadinanza tra paesi di immigrazione e quelli di emigrazione e non, non da ultimo, l’emergere di una specifica concezione di politica espansionistica verso l’America meridionale, furono tutti fattori che condussero ad una politicizzazione della cittadinanza nazionale. All’interno della modernizzazione difensiva d’inizio XX secolo, la riforma del 1912 rappresenta una legal regulation (Verrechtlichung) rispetto ai temi sopra citati.

Toccata solo marginalmente dai flussi di migrazione continentale – secondo il censimento italiano del 1910 gli stranieri residenti erano meno di ottantamila – la politicizzazione della cittadinanza ruotava attorno all’emigrazione di massa verso il Brasile e l’Argentina, paesi dove vigeva un principio territoriale puro (ius soli). Oltre che essere motivo di scontro tra lo Stato italiano e i governi argentini e brasiliani in materia di acquisto e perdita della cittadinanza, lo status giuridico degli emigranti transoceanici fu al centro del coagularsi di un’ampia convergenza d’interessi in relazione all’idea di una politica espansionistica nazionale costruita attorno alla metafora della colonia libera. In diversi ambienti economici, governativi e culturali l’emigrazione era considerata uno strumento di espansione economica, una specifica via di colonizzazione e al tempo stesso, come scrisse Francesco Saverio Nitti sulla pagine della “Riforma sociale”, “una potente valvola di sicurezza sociale contro gli odi di classe e l’unica salvezza di un paese privo di risorse e pieno di uomini”. [ref] Francesco Saverio Nitti, La nuova fase dell’emigrazione italiana, in: Riforma sociale, 1896, 3, pp.13-28, citazione a p. 21. [/ref] Al trauma di Adua, al fallimento del colonialismo diretto, si rispondeva attraverso un’idea di espansionismo “pacifico” a cui sottostava l’idea di una “italianizzazione” dei territori di emigrazione attraverso la salvaguardia della fisionomia nazionale degli emigranti italiani. In altre parole, la locuzione di colonia libera era diventata nell’Italia di fine XIX secolo sinonimo d’italianità organizzata all’estero. Se si voleva tramutare l’emigrazione in un fattore di potenza era necessario, così gli umori politici del tempo, adoperarsi a far diventare gli emigranti in Sud America più “italiani” e, contemporaneamente, bisognava incoraggiare l’emigrante italiano a partecipare alla vita politica ed amministrativa nei paesi dell’America meridionale e dunque ottenere il diritto di cittadinanza in questi paesi:

Dobbiamo facilitare ai nostri emigranti l’acquisto della cittadinanza locale. Solo così si potrà ottenere di rialzare laggiù la dignità dei nostri emigranti. Essi non si sentiranno più come oggi ripudiati dalla madrepatria e disprezzati dal paese che li alberga. I figli loro, che oggi si vergognano della loro discendenza, sentiranno simpatia per il paese dei loro padri, che continueranno a considerarsi come sangue suo, che tende loro le braccia, e non considerarli come rinnegati e cani renitenti. [ref] Sidney Sonnino, Relazione al Senato, stato dell’emigrazione, Archivio storico della Camera dei Deputati, protocollo n. 13427. [/ref] Sul terreno giuridico istituzionale l’ostacolo principale per questi propositi espansionistici e nazionalistici era rappresentato dalle disposizioni contenute all’articolo 11 del Codice civile del 1865 che prevedevano la perdita automatica della cittadinanza italiana al momento della naturalizzazione in un paese straniero. Fautori e promotori della campagna politica per una revisione della suddetta norma furono le rappresentanti degli interessi economici italiani all’estero legati alle Camere di Commercio e ai vari Comitati degli italiani all’estero. [ref] Si vedano gli Atti del I e II Congresso degli Italiani all’estero, a cura dell’Istituto Coloniale, Roma 1909-11. [/ref] Codeste rappresentanze si fecero interpreti dell’utilità politica ed economica da parte dello Stato italiano di riconoscere una doppia cittadinanza di diritto, ossia di riconoscimento da parte dello stato sia di origine sia di residenza della contemporanea appartenenza politica dell’individuo emigrato a entrambe le entità statuali. Tali richieste trovarono, poi, una forte eco tanto nei gruppi di pressione imprenditoriali vicini al blocco protezionista quando in quelli con una più spiccata visione liberista. Tutte e due i fronti, pur partendo da presupposti differenti, erano interessati a politicizzare la questione della condizione giuridica degli italiani nell’America latina sul fronte di un rinnovato programma di politica economica nazionale. Essi guardavano all’emigrazione transoceanica come opportunità per costruire un mercato nazionale all’estero in risposta ad un mercato interno al limite della saturazione ed in crisi per la concorrenza internazionale e, d’altra parte, intravedevano una possibile compensazione rispetto all’incerta soluzione dei rinnovi dei trattati commerciali con i paesi dell’Europa continentale. In questa prospettiva l’emigrazione risultava complementare all’espansione solo se l’emigrante fosse stato in grado di tenere solidi contatti con la madrepatria. Compito dello Stato era allora quello di agevolare l’acquisizione della cittadinanza nei paesi d’immigrazione senza che ciò comportasse una perdita della cittadinanza d’origine.

La revisione dell’articolo 11 del Codice civile poneva dunque la classe politica liberale di fronte al problema di ricercare una convergenza tra un’autocomprensione etnoculturale dell’appartenenza nazionale e la legittimità di nuove forme di politiche espansionistiche. Tanto per riportare le parole dell’onorevole Grippo in sede del dibattito parlamentare del 1911, “noi ci troviamo in una situazione contradittoria, perché mentre diciamo che bisogna facilitare agli italiani che risiedono negli Stati Uniti e specialmente nell’America del Sud, la partecipazione alla vita politica e amministrativa, dall’altra parte vogliamo mantenere il sentimento d’italianità, vogliamo cercare di non perdere questa grande massa di italiani che vanno nell’America del Sud”. [ref] L’intervento dell’onorevole Grippo si trova in “Atti Parlamentari“, Roma, 1912, p. 2296. [/ref] In definitiva si trattava di risolvere la questione, come scrisse un commentatore politico del tempo, circa la “compatibilità tra la nuova cittadinanza acquistata dall’emigrante all’estero e la durevolezza della sua appartenenza alla nazione, la permanenza di certi vincoli etnologici con l’Italia.” [ref] Giulio Cesare Buzzati, Questioni sulla cittadinanza degli Italiani emigrati in America, in: Rivista di diritto civile, 1909, 2, pp. 445-476, citazione a p. 432. [/ref] Nelle diverse sedi di dibattito politico (Commissione di riforma, Ufficio centrale del Senato, Parlamento) il fronte contro la doppia cittadinanza di diritto fu molto grande. La proposta della doppia cittadinanza fu considerata una sorta di mostro giuridico, un nuovo Giano bifronte perché essa non era assolutamente compatibile con i fondamenti costitutivi della stessa cittadinanza. Tanto per riportare le parole di Vittorio Scialoja relatore in Commissione senatoriale:

Elemento materiale costitutivo dello Stato è il territorio, elemento personale costitutivo dello Stato è il popolo; chi del popolo fa parte è cittadino e come tale appartiene allo Stato; in questo è membro e sta quindi con lo Stato un collegamento organico; dato ciò, è un assurdo giuridico l’ammettere la possibilità che uno stesso membro a due diversi organismi possa appartenere: il collegamento dell’individuo a uno Stato importa necessariamente l’esclusione di un altro uguale collegamento a un altro Stato. [ref] Vittorio Scaloja, Relazione riforma istituto della cittadinanza, Atti del Senato, Roma 1911, p. 432. [/ref]

Ora, l’aspetto fondamentale che emerge da queste affermazioni è la dominanza nella cultura politica del liberalismo del paradigma dello stato-persona, dell’idea dello Stato come organismo. Si ricorre al paradigma organicistico per legittimare il rifiuto della proposta della doppia cittadinanza. Proprio qui sta la fondamentale logica di affermazione politica e non culturale dello ius sangiunis. Lo ius sanguinis va visto come un elemento costitutivo dentro il più ampio paradigma della concezione dello Stato-organico. Per questa ragione bisogna considerare la generale valenza politica di quest’ultimo nella storia politica dello Stato liberale.

La storiografia giuridica italiana ha osservato che per la giuspubblicistica liberale far quadrato attorno alla metafora organicistica aveva significato rappresentare in termini esclusivamente giuridici l’apparato normativo e organizzativo dello stato di diritto liberale. [ref] Su tali questioni si rimanda a Pietro Costa, Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè, 1986; Luigi Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; Maurizio Fioravanti, La scienza del diritto pubbblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento, Milano, Giuffrè. 2001. [/ref] L’ordine giuridico si identifica con lo Stato e, come giustamente sottolinea Pietro Costa, per questa via si procedeva indicando le fondamenta dello Stato sulla base di un procedimento ad escludendum. La cultura giuridica liberale escludeva a priori un’idea contrattualistica dello Stato, in quanto essa sarebbe viziata dal cosiddetto “atomismo” di derivazione francese che proietterebbe sullo Stato l’ombra della instabilità (Pietro Costa).

Una tale elaborazione concettuale si proponeva come risposta prettamente politica rispetto ai crescenti processi di differenziazione del sociale e di mobilitazione politica tra Ottocento e Novecento; essa era diventata il mantra della modernizzazione difensiva. Infatti, vedendo nello Stato un’unità organica naturale ovviamente la stessa legittimazione statale era posta oltre la sfera di giustificazione politica. Secondariamente, era proprio questo che permetteva di sottrarre la concezione della Stato dai conflitti del sociale, neutralizzando anche per questa via una possibile dimensione politica espressa dalle rappresentanze degli interessi plurali delle diverse formazioni sociali. Ebbene, a me sembra che il paradigma dello Stato-organico abbia rappresentato nei circuiti legislativi il sostrato culturale di quelle politiche di governance nel primo decennio del XX secolo hanno avviato il processo di nazionalizzazione delle masse attraverso una graduale estensione formale dei diritti di cittadinanza. Basti pensare alla strutturazione normativa delle relazioni centro-periferia (legge sulle municipalizzazioni del 1903) tesa a depoliticizzare le politiche di city government di matrice socialista e cattolica; [ref] Sulla valenza politica del concetto di comune come ente autarchico si rimanda a Fabio Rugge, Trasformazioni delle funzioni dell’amministrazione e cultura delle municipalizzazioni, in: L’amministrazione nella storia moderna, Archivio Isap 3, Milano, 1985, pp. 1233-1288. [/ref] oppure, nel modo in cui si affronterà la questione sociale e il tema del suffragio universale. Sia le politiche di welfare liberale che attraverso il canale amministrativo proveranno a istituzionalizzare i conflitti in base a programmi sociali politico-clientelari da una parte, e sia l’avvento del suffragio universale concesso in virtù di una concezione del voto come funzione pubblica rappresentarono due tappe importanti nel processo di integrazione delle masse e in quello di rafforzamento delle istituzioni sociali, senza tuttavia che l’estensione formale dei diritti di cittadinanza fosse accompagnata da un’effettiva cultura egualitaria dei diritti. [ref] Si vedano Giovanni Gozzini, Povertà e stato sociale: una proposta interpretativa in chiave di path dependence, in: Zamagni, V. (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna, Il Mulino, 2000, pp-578-610; Paolo Pombeni, La rappresentanza politica, in: Romanelli, R. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, Roma, Donzelli, 1995, pp.73- 125. [/ref]

Durante il ventennio fascista lo ius sanguinis assumerà la connotazione di un atto performativo volto a determinare lo spazio di appartenenza e di esclusione del nuovo razzismo di Stato. [ref] Per le considerazioni a seguire si rimanda ai contributi in Nel nome della razza. Il razzismo della storia d’Italia 1870-1945, a cura di Alberto Burgio, Bologna, Il Mulino, 2000; Antisemitismo in Europa negli anni trenta: legislazioni a confronto, a cura di A. Cappelli/R. Broggini, Milano, Franco Angeli, 2001; Giulia Barrera, Mussolini’s colonial race laws and the state-settler relations in Africa Orientale Italiana, in: Journal of Modern Italian Studies, 2003, 8, pp. 425-443. [/ref] In questo processo la dimensione politica, quella di potenza, così come le disposizioni normative discriminatorie costituivano un continuum, sono state il risultato di uno specifico dispositivo ideologico. Si è trattato di un dispositivo che per un verso ha avuto una connotazione di tipo inclusivo perché funzionale alla continuità di una certa idea di politica estera ed espansionistica giocata attorno al ruolo attivo degli emigranti. A partire dal 1927 la politica migratoria fascista sarà tutta tesa a preservare l’italianità all’estero, il principio del cosiddetto carattere indelebilis della cittadinanza. Allo stesso tempo, la nuova stagione del razzismo di Stato poggiava sul principio di “naturalità” negativa dei gruppi sociali che di volta in volta poteva essere definita su basi culturali, religiose, politiche o economiche. Lo sarà in riferimento alla produzione normativa di tipo pervasivo del dominio coloniale fascista, ma anche con le Leggi razziali del 1938 e i vari provvedimenti amministrativi e legislativi in materia. Anzi, la definizione normativa di “persona appartenente alla razza ebraica” sintetizzava tragicamente il trionfo del razzismo biologico fascista.

Allora, a questo punto la questione finale alla quale bisognerebbe provare a rispondere è perché l’idea di cittadinanza “nazionale” agganciata, storicamente, a una valenza politica pluriforme dello ius sanguinis si sia conservata anche nell’Italia repubblicana? Credo che la risposta vada trovata nelle modalità del processo di transizione verso una democrazia costituzionale che in Italia si è avvalsa d’immagini storiche e autorappresentazione collettive volte a rendere fruibili di comprensione l’idea secondo la quale è l’appartenenza allo Stato, determinata dalla nascita, che dà fondamento di partecipazione alla grammatica dei diritti democratici. Non diversamente dalla transizione democratica tedesca anche in Italia si afferma una concezione di democrazia omogenea. [ref] Sul caso tedesco si veda Gustavo Gozzi, Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 1999. [/ref] Allo stesso tempo, la persistenza dello ius sanguinis nella nostra legislazione dimostra che la territorialità (Charles Maier), intesa come organizzazione spaziale dai confini culturali e politici netti imperniata sullo stato-nazione continui ad essere un progetto onnicomprensivo, un lunghissimo Novecento che non vuole finire. [ref] 24 Charles S. Maier, Secolo corto o epoca lunga? L’unità storica dell’età industriale e le trasformazioni della territorialità, in: Novecento. I tempi della storia, a cura di C. Pavone, Roma, Donzelli, 1997, pp. 45-78. [/ref] Ora, rispetto alle nuove condizioni di un paese di fatto d’immigrazione, la questione politica rimane: con la rottura di un’omogeneità culturale via ius soli, la cittadinanza in pieno senso democratico come strumento d’aspettative di partecipazione ne uscirebbe indebolita o rafforzata? Su questo terreno la politica è chiamata a dare delle risposte, urgenti, però.

 

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