Jus Soli – “Bene comune”

Bruno Montanari

Nel dibattito ordinario, politico, giuridico, genericamente sociale e mediatico, quello che tocca la sensibilità del senso comune, lo jus soli è visto come quel sistema diritti che spettano ad una persona in quanto riconosciuta, a tutti gli effetti, “cittadino” dello Stato. Tuttavia, è proprio questa configurazione che scatena quelle polemiche, quelle aspre controversie, che giungono fino al danno fisico, che segnano la nostra vita quotidiana in conseguenza del fenomeno migratorio. Di più; proprio il legame con la cittadinanza è ciò su cui fa leva un certo tipo di messaggio politico per colpire in negativo la sensibilità dell’uomo comune e ottenere così un consenso che definirei “facile”, “spontaneo”. E’ una questione (il riconoscere lo jus soli agli extra-comunitari) di tale peso elettoralistico che il Parlamento italiano ha preferito metterla da parte alla fine della XVIII legislatura, per non peggiorare ulteriormente il già precario consenso di cui godeva il maggior partito di governo.
Se così stanno le cose, allora mi sembra che ciò che occorre mettere in discussione è proprio ciò che dovrebbe fondare lo jus soli; intendo il riferimento ed il legame con la cittadinanza. So bene che, a prima vista, può apparire una bestemmia; ma se si va più a fondo sul tema della cittadinanza, ci si accorge che quest’ultima è un concetto che contiene degli aspetti che, al mutare dei contesti culturali e storico-politici, possono divenire proprio la causa prima di contraddizione con lo jus soli.
Occorre, allora, pensare allo jus soli da un altro punto di vista; quello che fa capo alla categoria dei “beni comuni”. Anche in questo caso sono consapevole che una tale operazione intellettuale non è scientificamente delle più agevoli, però ritengo che, con le opportune spiegazioni, sia possibile. Forse, chissà, anche Stefano Rodotà avrebbe potuto approvarla.
2. “Cittadinanza”: un concetto ambiguo
La “cittadinanza”, nel significato e nell’uso comuni, è quel termine che individua la sfera dei diritti e dei doveri, ma soprattutto quella dei diritti, che sono garantiti a (o comunque devono esserlo), e possono essere pretesi da, colui che è membro di quella comunità sociale che costituisce la base di legittimazione politica del potere di governo. Ciò significa essere “cittadino”.
Assumo questa sintesi come punto di avvio, proprio al fine di mostrare come essa contenga potenziali ambiguità concettuali, che sono divenute attuali al mutare del contesto culturale originario. Intendo dire, cioè, che nessun concetto è universale, né universalizzabile, ma, come direbbe Hegel, è “figlio del proprio tempo appreso nel pensiero”. E Il nostro “proprio tempo” è segnato dalla sequenza globalizzazione – tecnologie informatico-digitali, che istituisce una frattura epocale con quel sistema di pensiero che, pur con le sue differenze interne, poteva essere raccolto sotto l’etichetta di “ragione moderna”, fino a contenere anche il ‘900 post-metafisico e post-moderno. Non vado oltre su questo punto; torno invece al termine “cittadinanza”, che come tutti sanno ha una sua storia: dal membro della polis greca al civis romano, al membro delle comunità comunali medievali italiane. Nel “moderno”, al quale solo intendo far ora riferimento, basti ricordare come tale termine fu il segno ed il simbolo della caduta dell’Ancien Régime e della nascita dello Stato Costituzionale ottocentesco. Dunque “cittadinanza” e “cittadino” hanno una precisa origine storico-politica, legata a due fattori: l’uno, espressione di una continuità e l’altro di una cesura. La continuità è data dall’ente politico di riferimento, costituito da quello che viene definito, dalla letteratura filosofico-politica, “Stato moderno”; la cesura trae origine dal passaggio storico che segna la caduta dello Stato assoluto illuminato e trova nuova definizione nello Stato Costituzionale, che nel corso dei secoli XIX e XX ha avuto diverse configurazioni, dallo stato “liberal-borghese” allo “stato sociale”.
La figura dello Stato, con la sovranità che gli appartiene, è decisiva, poiché è la rappresentazione della sintesi di una sostanza politica con una situazione socio-esistenziale. In che senso la sovranità è sintesi del “politico” e dell’“esistenziale”? Nella misura in cui l’esistenza individuale, il proprio essere uomo, si avvertono realizzati attraverso il riconoscimento in una collettività; quest’ultima, nella quale l’uomo si trasfigura nel cittadino, costituisce il fondamento di legittimazione della istituzione governante ed è custodita e tutelata dall’ “ordinamento giuridico”. In altre parole, la cittadinanza implica una serie di fattori che ne dispiegano il significato: appartenenza e riconoscimento sociali, rispetto di un comune ordinamento legale, partecipazione alla formazione degli organi di governo. Questi tre fattori hanno trovato una sintesi terminologica, nei secoli precedenti al nostro attuale, in due parole che sono altrettanti concetti estremamente densi di idee e di storia: Popolo e Nazione. Due termini che, a loro volta, comprendono, come fattore non discusso e non discutibile, il “territorio”, e l’inclusione sociologica che ad esso è legata. Il brocardo che fondò lo Stato Moderno, cuius regio eius et religio, al di là dei processi di laicizzazione, è tuttavia ciò che ha rappresentato, nella storia europea, il senso di una appartenenza sociale che comprende, come ho detto, la realizzazione dell’esistenziale, dando origine ad altri due concetti che hanno segnato lo svolgimento del pensiero moderno: libertà e uguaglianza. La loro dialettica, le loro composizioni, i loro bilanciamenti hanno condizionato il dispiegarsi di un terzo concetto: giustizia. Fermiamoci, tuttavia, per ora a riflettere sul rapporto che si istituisce tra cittadinanza e uguaglianza.
Tutto ruota attorno all’idea di territorio al quale segue l’altra idea, quella di confine, che stabilisce un al di qua ed un al di là. Vale a dire, il confine, nel suo concetto, separa e, quindi, include ed esclude; e proprio questo movimento costituisce un segno di identificazione politica ed esistenziale di una collettività. La cittadinanza, che dal confine è determinata, svolge la medesima funzione: include, ma, al tempo stesso, come conseguenza logica, esclude: l’al di qua contiene sempre, logicamente, un al di là; appartenenza / non appartenenza. Vi è una eccezione, forse l’unica, nella storia: Roma. La cittadinanza romana, come la connessa idea di “sovranità”, hanno entrambe la caratteristica di non essere condizionate da confini territoriali, ma dall’essere legate al rispetto dell’ordine giuridico, e, propriamente, in quelle strutture essenziali, che lo identificano come “romano”.
Ciò che va sottolineato è che la cittadinanza è caratterizzata dalla dicotomia inclusione/esclusione; da qui si apre la questione della cittadinanza come integrazione, che implica immediatamente, appunto, il tema dell’uguaglianza.
In questa sequenza – cittadinanza, integrazione, uguaglianza – si radica quel profilo certamente valorativo-ideale, che, tuttavia, con il modificarsi del contesto storico-esistenziale, può divenire ambiguo, proprio a causa della dicotomia inclusione/esclusione; per la ragione che essa può introdurre una tensione dialettica tra la pura dimensione esistenziale quella socio-politica. Infatti, nella “concretezza” storica, concreto (à la Hegel) non è l’“uomo”, ma il “cittadino”, in quanto appartenente ad una comunità storicamente determinata e politicamente strutturata e, in base a questa, dotato di una sua propria identità anche esistenziale. In altre parole, l’essere “cittadino” rende “concreta” la dimensione puramente o “astrattamente” (direbbe ancora Hegel) esistenziale.
Che questa visione intellettuale non sia datata e anzi sia divenuta abito mentale della gente comune e del ceto politico, ben oltre la sua propria origine filosofica, lo dimostrano gli argomenti che ancora oggi, pur in un’epoca di globalizzazione, sostengono il dibattito e la polemicità che si agitano attorno allo jus soli.
In realtà il tema è concettualmente complesso.
Innanzitutto, il nesso tematico della “modernità” cittadinanza-confine-uguaglianza potrebbe trovare una sua non trascurabile alternativa in virtù di una significativa tradizione storica: il cosmopolitismo. L’essere cioè “cittadino del mondo”. Pensiamo alla filosofia stoica o a quella illuministica. E, tuttavia, anche il cosmopolitismo ha i suoi confini, che non appaiono come immediatamente territoriali (ma invece lo sono anche), ma antropologico-esistenziali. Sia Il filosofo stoico come l’intellettuale illuminista, almeno in generale, convivevano perfettamente con la schiavitù e con l’idea che in certe terre del mondo (ecco il profilo territoriale) abitassero popoli inferiori da “civilizzare”; meglio, da colonizzare e sfruttare. Uomini, cioè, ritenuti non uguali.
Proprio questa notazione, risalente nel tempo, apre la questione sull’oggi, con un interrogativo di fondo: il concetto di uguaglianza è universalizzabile? E se lo fosse, allora, come si concilierebbe con la cittadinanza che è legata alla coppia inclusione/esclusione? In più, come si configurerebbe in un’epoca come l’attuale, nella quale la globalizzazione non ne elimina per nulla la problematicità pratica, ponendo nel mirino i processi di integrazione? Come si conciliano, infatti, le istanze di universalizzazione, e di conseguente integrazione, necessarie per una effettiva tutela e conseguente convivenza pacifica dell’umanità, con la crudeltà, la violenza, il disastro ecologico e la miseria, diffuse in larghe fasce del pianeta? E infine come si conciliano con il rispetto, altrettanto necessario, per le diversità culturali (su grande e piccola scala), le quali rinviano ad antropologie che dei fenomeni detti possono dare descrizioni e valutazioni diverse fino ad essere anche antitetiche?
In sintesi: il concetto di uguaglianza non è universalizzabile, poiché è legato a due concetti, cittadinanza e identità, che implicano l’uno la coppia inclusione – esclusione e l’altro la coppia uguaglianza – diversità. E, si badi, qui non si tratta di un gioco intellettuale, ma di un atteggiamento mentale comune e diffuso soprattutto in tempi segnati da profonde crisi economiche e da fenomeni migratori di portata epocale, dove le diversità dell’altro vengono vissute come intollerabili attentati alla propria identità. Conseguenza: se la cittadinanza è inclusione, perché rendere “cittadini”, cioè integrare, uomini “percepiti” come tanto diversi? In più, se la cittadinanza è ciò che garantisce e, quindi, rende concreta la mia esistenza, riconoscere come cittadini “altri” così diversi non è forse un attentato alla mia stessa esistenza?
In queste domande si annida il significato dell’ambiguità, che ho segnalato, tra cittadinanza e uguaglianza. L’ambiguità non è solo teorico-concettuale, poiché la pratica discriminatoria è diffusa e radicata in larghe fasce di popolazione. Conclusione: non bisogna innamorarsi acriticamente di concetti che hanno una specifica complessità teorica e storico-politica che li rende non universalizzabili. La questione diviene drammatica soprattutto perché essi si sovrappongono ad un altro concetto altrettanto “concreto” e, questo sì, universalizzabile, quello di esistenza umana. E con quest’ultimo finiscono per confondersi. La conseguenza, espressa in parole semplici, è la seguente: libertà e diritti, che sarebbero strutturalmente propri dell’esistenza umana in quanto tale trovano riconoscimento e tutela solo attraverso il presupposto formale della cittadinanza. E proprio questa copertura politico – istituzionale genera quei processi di esclusione di cui si è detto.
La complessità e le ambiguità che accompagnano, dunque, il coniugare la cittadinanza con l’esistenza umana come dato empirico, ma al tempo stesso “universale”, poiché si riferisce al fatto della esistenza dell’uomo sulla Terra, obbligano ad introdurre un nuovo termine, da accostare a quello di “uguaglianza”, sottolineando anche un’importante distinzione. Il nuovo termine è “parità” e la distinzione è quella tra “uomo” e “individuo”.
Il passaggio terminologico è decisivo; esso consente, infatti, di tradurre in termini concettualmente corretti quella che viene definita comunemente universale uguaglianza fra gli uomini, come premessa per abbattere le barriere che ostacolano una effettiva relazione esistenziale, al di là delle identità socio-culturali e politiche. In breve si può dire: la relazione esistenziale si stabilisce tra uomini, l’uguaglianza connota gli individui.
Mi spiego.
Il termine “individuo” è una produzione culturale del razionalismo “moderno”, tant’è che il pensiero antico non conosceva il relativo concetto; il termine “uomo”, invece, è trans-epocale, poiché individua l’esistenza sulla Terra di un ente finito dotato della capacità simbolica e più in generale di una particolare capacità di pensare. “Uomo” esiste in tutte le lingue, “individuo” no. Possiamo elaborare, mutare o perdere concetti come quelli di società, comunità, cittadinanza, popolo e così via, poiché si tratta di costruzioni culturali; ma il loro presupposto è l’esistenza dell’uomo, come fisicità corporea cui si connette una specifica capacità neurale. Quest’ultimo è l’aspetto che più va sottolineato come distintivo, se si tiene conto dei progressi dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale. Questione che già sollevava Türing in una conversazione radiofonica del 14 gennaio 1952. Non voglio andare oltre, perché la questione è complicata e troppo specialistica; mi limito solo a dire che la relazionalità esistenziale si situa in quella intercapedine, sottile ma non eliminabile, che sussiste tra scienza della natura e filosofia della vita.
E’ a partire da qui, dall’insieme del ragionamento e delle osservazioni che ho proposto, che occorre partire per mettere in discussione il nesso “jus soli – cittadinanza” per incamminarci su di un’altra strada: quella dei “beni comuni”, attraverso l’analogia offerta dall’acqua, poiché quest’ultima appartiene alla vita, alla esistenza umana come la “terra” che ospita ciascuno di noi come uomini. Così come senza acqua non si può vivere né sopravvivere, senza una terra su cui sostare ed esercitare la propria vita quotidiana non si può esistere al mondo. Dunque: “acqua” e “terra”.
3. Beni comuni: uno sguardo al diritto
Intorno all’acqua “bene comune” Il diritto si è esercitato abbondantemente, con l’angolo visuale della dottrina, cogliendo l’“umanesimo” dell’acqua attraverso la chiave di lettura offerta dalla categoria giuridica generale costituita dal concetto di “bene”, nella versione speciale di ciò che è “comune”. Con una avvertenza: il diritto tematizza il concetto di “bene” in termini prevalentemente economici; nel caso esemplare dell’acqua, e analogamente dello jus soli, il profilo economico, che pure esiste, appare tuttavia superato da un profilo più immediatamente socio-esistenziale e politico. Comunque la via giuridica può essere di aiuto.
In termini generali si può dire che il tema del “comune” incrocia alcuni ambiti socialmente significativi che vanno oltre l’ambito “tecnico” del giuridico, poiché fanno riferimento a quell’ “interesse”, che promana dai bisogni, i quali, al tempo stesso, appartengono al singolo come alla collettività, poiché ciò che è in gioco è la “vita” e la “vita” è di tutti e di ciascuno.
E’ quest’ultima considerazione colora il diritto di profili che potrei definire “esistenziali”, mettendone in luce l’origine filosofica consistente nell’essere manifestazione normativa (in senso ampio) di quella inter-soggettività che costituisce la radice dell’umano. Attraverso il diritto si è portati a riflettere sul nesso che si può stabilire tra “bene comune” e “bene giuridico”. Nesso, attorno al quale si misura la tensione tra la dimensione economica, sulla quale la tradizione del pensiero giuridico “moderno” ha costruito il concetto di “bene”, come patrimonio del “soggetto” privato , e quella socio-politica sviluppatosi nel ‘900, soprattutto nel “secondo”, che ha come punto di riferimento la visione teorica dello “Stato sociale”. Condizione, quest’ultimo, è bene ricordarlo in un tempo divenuto attualmente così socialmente e politicamente “incerto”, per l’affermazione consolidata, prima, e per la tenuta, poi, delle democrazie parlamentari del secondo dopoguerra europeo.

Il coniugare il profilo socio-esistenziale e politico con quello giuridico può essere illuminante, perché fa comprendere come il diritto non sia solo “norma”, “codice” e ”legge”, ma anche una modalità concettuale per interpretare e dar corpo ad istanze della vita.
Lo sguardo di sintesi può essere raccolto attorno al nesso bisogno – interesse che ha il referente umano proprio nel concetto, elaborato dal pensiero “moderno”, di soggetto ed alla sua affermazione pratica, sui piani etico, politico, economico, tutti garantiti e tutelati dal piano giuridico: il “diritto soggettivo”.
E’ qui, in questa idea allestita dal pensiero filosofico “moderno” di soggetto umano, come portatore di bisogni, e quindi titolare di interessi come molla per la loro soddisfazione, che sta l’origine dell’idea di “bene comune”; dove queste qualificazione sta a significare che esistono beni che nascono da bisogni che non sono quelli di un soggetto “privato” né quelli propri del soggetto in quanto “cittadino” di uno Stato (e dunque bisogni e interessi “pubblici”). Sono invece quei “beni” capaci di rispondere ai bisogni del soggetto in quanto uomo, in quanto essere esistente al mondo. Si pensi a tutti quei “beni” capaci di soddisfare bisogni primari dell’esistenza come l’acqua, la terra ove abitare, la salute, la cultura. “Beni”, quindi, che soddisfano un fondamentale interesse umano: quello alla sopravvivenza e ad una vita dignitosa.
Questo è il contesto nel quale riflettere sul concetto “bene comune”. Vediamo.
L’idea del “comune” è la specifica determinazione di un bene giuridicamente tutelato, ma che che va pensato oltre la distinzione classica tra diritto “pubblico” e “privato”. Ponendo il “comune” oltre la distinzione ora ricordata, si mette in discussione una contrapposizione, anch’essa classica: quella tra vantaggio individuale e godimento pubblico. Con una conseguenza: che la discussione intorno al diritto dei “beni comuni” non può ridursi ad una diatriba polemica tra gestione privata, nella quale il fine di lucro mette in crisi l’idea di servizio sociale, e gestione pubblica, che chiama in causa l’efficienza delle istituzioni pubblico-amministrative ed i loro legami con il cosiddetto sistema politico. Ma soprattutto, se si facesse una tale riduzione si farebbe dipendere, ancora una volta, l’intera questione del “comune” dalla appartenenza del soggetto allo Stato, e dunque la si farebbe confluire nella questione della cittadinanza.
La nozione di un “comune”, come un “bene” che è oltre la dicotomia privato / pubblico, induce, invece, alla ricerca ed individuazione di un profilo della soggettività, al quale ricondurre quella dimensione pre-giuridica, che definirei appunto “esistenziale”. Tale nuova soggettività va ritrovata ed identificata in quel “comune” dei bisogni, la cui soddisfazione è indispensabile alla vita quotidiana, poiché appartiene, come ho accennato poc’anzi, alla possibilità stessa della sopravvivenza. Di qui un concetto di “bene” così originario e fondamentale, che le società economicamente evolute ormai non sperimentano più sulla loro pelle e della cui essenzialità per la vita quindi non hanno reale percezione.
Ma torniamo alla dicotomia “pubblico/privato” ed al suo superamento. Esso è strettamente legato ad una proposta di legge prospettata da una commissione ministeriale presieduta da un autorevolissimo giurista, recentemente scomparso, Stefano Rodotà. Tale commissione fu insediata con decreto 21 giugno 2007 del Ministero di Giustizia, proprio per elaborare un disegno di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici.
In tale contesto, quell’elaborato mette in luce, come emerga, accanto alle due tradizionali di “beni pubblici” e “beni privati”, una terza categoria giuridica quella dei “beni comuni”, definendo il “comune” come un nuovo registro della ragione giuridica.
Propone la Commissione al punto c: “Previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona”, aggiungendo nella Relazione di accompagnamento una notazione significativa che riguarda il tema del futuro delle generazioni: “…e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità”.
La significatività della notazione, contemplando il futuro della vita, consiste nell’ancorare il concetto di bene comune al binomio bisogni – interessi umani, dove la soggettività di riferimento non è quella dell’individuo privato o quella cittadino (il pubblico), ma quella “diffusa” dei viventi.
In questa prospettiva, il caso dell’acqua è esemplare ed illuminante: “[l’acqua], ormai parte di una agenda politica planetaria imposta dalla forza delle cose, assume particolare rilevanza per sé e per il modo in cui illumina gli altri beni comuni, rispetto ai quali si pone come una necessaria premessa. Il diritto all’acqua è una condizione di base rispetto ad altri essenziali diritti fondamentali, come il diritto alla salute, il diritto al cibo, dunque lo stesso diritto alla vita”.
Occorre ora evitare di cadere in un equivoco.
Non bisogna confondere il “comune” e con ciò che appartiene ad una “comunità”; non si tratta insomma di quei beni che per tradizione caratterizzano la vita di una determinata comunità. Il “comune” di cui si parla, infatti, riguarda non una periferia sociale, ma il centro stesso di un nuovo modo di concepire i diritti che spettano a qualsiasi uomo, in essere vivente, al di là dei confini tradizionali che connotano la vita sociale: l’individuo privato, la cittadinanza, lo Stato.
L’evitare la confusione “comune” – “comunità” appare come un profilo logicamente coerente proprio con la concettualizzazione antropologica del “comune”, che viene prima di ogni connotazione sociale e anche prima di un riconoscimento giuridico. Il diritto può solo prenderne atto e garantirlo con la forza di norme appropriate.
Così come per il “bene – acqua”, anche per lo jus soli credo che valgano le considerazioni sopra esposte: la Terra è come l’acqua, il bene fondante la vita. Chi ha negli occhi le immagini di Sebastião Salgado, così come appaiono in vecchio film di Wim Wenders “Il sale della Terra”, forse riesce a comprendere come la loro crudezza vada oltre ogni descrizione letteraria e, soprattutto, sia oltre ogni dimensione storico-culturale. Quelle immagini mostrano un mondo umano che è al di là o al di qua, non so…, ma sicuramente prima di ogni formalizzazione giuridica e politica. In quelle immagini appare tutta la crudeltà dell’esistenza di intere popolazioni, quando cibo e acqua sono una risorsa non scarsa, ma pressoché inesistente e la loro esistenza si trascina di regione in regione in cerca di una terra dove fermarsi ed abitare.
Interpretare perciò il concetto di jus soli come “bene comune”, che quindi viene prima della cittadinanza e ne va oltre, significa affrontarlo in termini di struttura esistenziale, in quanto “bene” che non solo rende possibile la vita in senso strettamente biologico e organico, ma, proprio per questo suo legame con la vita, appartiene al senso stesso dell’esistenza (ed il film di Wenders – Salgado sopra ricordato lo fa percepire con gli occhi). Questa interpretazione può trovare conforto proprio nel quadro culturale del ‘900, segnato da filosofie che mettono al centro l’esistenza umana (non mi riferisco solo all’esistenzialismo, ma alla fenomenologia ed anche a certe linee definibili come post-metafisiche, come quelle di Habermas e Apel). Diventa così possibile interpretare il concetto di “bene” come qualcosa che appartiene davvero al senso stesso dell’esistere al mondo, inteso quest’ultimo secondo quel profilo “strutturale”, o, con linguaggio filosofico, “ontologico”, che viene prima di una qualsiasi determinazione storico – culturale e che, proprio perciò, ne costituisce l’orientamento in senso pratico, politico e giuridico.
Si tratta della forza speculativa di forme di ragionamento che muovono dall’esperienza empirica della vita per approdare speculativamente, per vie diverse, alla esistenza come dato originario; esse spingono ad interrogarci sulla capacità di quest’ultima, l’esistenza, per il suo porsi come dato originario, di inviare “messaggi”, che poi sta all’uomo decodificare, interpretare e attuare.

Analisi del testo:

 

  • Gli studenti elaborino una recensione del testo
  • Per ogni termine evidenziato in grassetto (per lo più concetti e autori) gli studenti presentino in nota una breve ricerca, soffermandosi sugli aspetti più significativi per comprendere l’utilizzo che ne fa Montanari nel testo
  • Gli studenti analizzino il ruolo del concetto di “confine” nelle idee moderne di “Stato” e di “cittadinanza”
  • Gli studenti spieghino cosa Montanari intende per “beni comuni” e la differenza con il binomio tradizionale “beni privati” – “beni pubblici”