La cittadinanza nel mondo antico e romano
Alessandro Corbino
La disciplina della appartenenza giuridica delle persone ad una collettività statuale ha ricevuto da sempre generale attenzione. È una costante di qualunque ordinamento. L’ha ricevuta tuttavia in modalità concrete non uniformi; spesso, anzi, significativamente differenziate. La connotava, in antico, uno statuto distintivo per cui essa non coincideva (o almeno, poteva non coincidere) con l’essere parte del sostrato personale della collettività umana alla quale ciascuno di quegli ordinamenti dava configurazione. E soprattutto dipendeva molto – nella disciplina che riceveva – dal modello di governo praticato, in particolare dal fatto che questo fosse orientato o meno a principi di autogoverno.
Nel mondo mediterraneo, nel quale affondano le radici (per molti aspetti ancora vive) della nostra cultura politica e giuridica, convivevano, agli inizi del I millennio a. C., due orientamenti di fondo, ancorché declinati in forme specifiche diverse. Una parte delle collettività statuali, formatesi nel tempo attraverso processi storici complessi, che avevano interessato l’area ad oriente di quel mondo adottava il modello della “basileia” (ne erano stati protagonisti – e in buona misura lo erano ancora – popoli di millenaria tradizione, come Hittiti, Sumeri, Akkadi, Babilonesi, Siriani, Palestinesi, Egiziani). Il loro governo era appannaggio di un sovrano, spesso considerato incarnazione della divinità, che lo esercitava su una (normalmente molto) estesa (anche in ragione del territorio di riferimento) platea di sudditi, distinti in liberi e servi (in conformità con l’ordinaria comune accettazione, nel mondo antico, di entrambe le condizioni). Non siamo sufficientemente informati sul fondamento del vincolo giuridico che legava i sudditi al sovrano. È possibile che esso dipendesse dalla mera “origine” (in pratica dal luogo di nascita), ma non si può escludere che rilevassero altri (anche/soltanto) elementi di collegamento (come la discendenza). Di certo, esso comportava una intensa soggezione: ai sudditi era preclusa, in genere, la “proprietà” della terra (che veniva perciò da essi occupata e coltivata/utilizzata in regime di concessione) e non era attribuita alcuna facoltà di influenzare la legislazione e l’esercizio delle funzioni amministrative di interesse generale (di ordine religioso, civile e giudiziario). Essi erano tenuti per contro all’osservanza di doveri molteplici (oneri militari e civili disposti dal sovrano). L’altra parte delle collettività statuali adottava un modello del tutto alternativo costituito dalla cd. “città-stato” (“polis”, nel linguaggio dei Greci, “civitas” in quello adoperato dai Romani). Tale modello – presente lungo le coste più orientali del Mediterraneo (occupate dai Fenici) – era particolarmente diffuso nelle penisole greca ed italiana ed era dominante nelle aree del mediterraneo occidentale e nei territori punici dell’Africa settentrionale (Cartagine). Caratteristica ne era (dal punto di vista della platea personale coinvolta e del territorio in cui essa era insediata) la circoscritta dimensione (numeri e superficie) e la molto più intensa, in conseguenza, omogeneità culturale (per lingua, religione e costumi) di coloro che vi appartenevano, in ragione di requisiti specifici, quali la nascita da genitori (uno o entrambi) cives o un espresso riconoscimento pubblico sopravvenuto. Ai membri di queste collettività (o almeno ad una parte di essi) veniva riconosciuto uno statuto pressoché speculare a quello proprio dei membri dell’altra tipologia statuale. Essi soltanto erano gravati dell’onere del servizio nell’esercito (premessa tuttavia dei connessi benefici delle campagne vittoriose: distribuzione del bottino e assegnazione delle terre sottratte al nemico). E ad essi solo veniva riconosciuta, per contro, la possibilità sia di essere “proprietari” anche della terra (sebbene di norma con limiti), sia di partecipare (secondo modalità variabili nei luoghi e nei tempi) al governo della collettività, influendo sugli aspetti fondamentali dello stesso (legislazione, attribuzione e rivestimento delle cariche pubbliche, amministrazione della giustizia). Tali distinte modalità di concepire il ruolo in essa dei singoli, rendeva le due tipologie di organizzazione statuale così marcatamente differenziate, dall’avere segnato definitivamente anche il linguaggio generale relativo ai fenomeni che osserviamo.
Due le circostanze da rimarcare. La prima (legata, per ragioni probabilmente di primato temporale, alla cultura greca) è costituita dal riferimento alla “città-stato” di una particolare visione della convivenza: quella che la rendeva “politica” (tipica insomma di quel particolare modo di organizzarla e disciplinarla). La seconda (legata invece alla cultura romana, verosimilmente per il più pregnante senso che la circostanza avrebbe assunto nella visione giuridica che essa ne impose) è costituita dall’affermarsi di un linguaggio, che avrebbe descritto (all’esito finale della sua evoluzione) con “cittadinanza” (espressione, del tutto evidentemente, derivata da “civis”) lo statuto personale dei membri di ogni collettività statuale. Questa sicura connessione genetica tra “cittadinanza” (espressione con la quale descriviamo oggi il particolare vincolo giuridico che lega i singoli alla comunità statuale di appartenenza) ed uno dei due modi alternativi di concepire il governo delle collettività (basileia/civitas) non deve fare perdere di vista un ulteriore aspetto di complessità della questione. Nella visione antica, “cittadinanza” e “appartenenza” alla comunità statuale non erano in origine fatti coincidenti. Nel linguaggio giuridico dei Romani, civis non indicò, per lungo tempo, “la” condizione giuridica di chi era membro della collettività statuale (res publica). Indicò la speciale condizione, piuttosto, di chi non solo apparteneva a quella “civitas”, ma se ne vedeva attribuire da essa anche uno statuto personale distintivo nel quale era ricompresa, tra le altre, la facoltà di incidere sulle scelte di governo. La “cittadinanza” era conseguenza, in altri termini, di un particolare modo di concepire (quella che noi chiamiamo) la sovranità statuale. A differenza di quanto avveniva in una basileia, nella civitas, la sovranità era considerata diretta attribuzione della collettività (rectius: dell’ordine giuridico che la organizzava e disciplinava). Essa era esercitata secondo le forme fissate, che ne proiettavano la forza (nel linguaggio dei Romani: l’imperium che le dava espressione) non solo sui membri della stessa, ma anche sulle altre collettività, sulle quali la città avesse conseguito una supremazia (fissata dagli equilibri definiti da vittoriose campagne militari o da trattati). Il governo della civitas non era insomma appannaggio di un singolo, ma dei suoi cives. Si realizzava attraverso un’azione collettiva coordinata, alla quale concorrevano (secondo i presupposti, le attribuzioni e le competenze previste) coloro ai quali la civitas attribuiva la condizione giuridica necessaria. Ne erano appunto i “cives”. Appare dunque evidente come non si possa parlare (propriamente) di cittadinanza, per il mondo antico, se non con riferimento alla condizione di coloro che appartenevano alle comunità statuali che avevano connotazione di polis/civitas. È solo in queste che la “cittadinanza” esprimeva una relazione tra singolo e collettività di appartenenza particolarmente complesso e denso di implicazioni pratiche, che comprendono anche la facoltà di incidere sulle scelte di governo. Ed è solo a quanto avveniva in queste che faremo ora perciò riferimento. Seguendo la parabola storica della “cittadinanza” (intesa come condizione distintiva), dalle origini al successivo tramonto, determinato da un’evoluzione di cose che avrebbe lentamente, ma inesorabilmente, portato anche il mondo occidentale (da Augusto in avanti) ad abbandonare le logiche di autogoverno e ad avvicinare perciò le formazioni statuali di origine “cittadina” (come anche Roma era stata) a modelli – se non perfettamente identificabili – prossimi (nella visione di governo che se ne praticava) a quelli delle antiche monarchie territoriali. Al di là delle molte specificità di ciascuno degli ordinamenti (molte delle quali a noi note per altro solo per accenni generici che ne impediscono una compiuta conoscenza), la condizione dei “cittadini” di una polis/civitas appare caratterizzarsi dovunque, rispetto a quella degli altri appartenenti alla collettività (residenti privi di cittadinanza e schiavi), con riguardo sia al diritto pubblico e costituzionale, che a quello privato. Dal primo punto di vista (diritto pubblico e costituzionale), il civis (eviteremo, da ora in avanti, di continuare ad insistere sul riferimento linguistico esclusivo dell’espressione all’esperienza romana e la adopereremo perciò in senso comprensivo) godeva di alcune prerogative (tendenzialmente) esclusive. La prima era la facoltà di influire, intervenendo nell’assemblea cittadina (alla quale egli soltanto – se anche di sesso maschile e in età militare – aveva diritto di partecipare, manifestando il proprio voto) sulle decisioni fondamentali di interesse generale. L’assemblea dei cives eleggeva i magistrati, approvava le proposte legislative, esprimeva decisioni giudiziarie (quando, per la loro rilevanza, esse richiedessero una diretta valutazione collettiva). Una seconda prerogativa era costituita dalla possibilità loro riservata di potere assumere (elettivamente o altrimenti) funzioni pubbliche. Ulteriori prerogative ne erano: lo speciale trattamento loro riservato dal punto di vista della repressione penale (circondata in genere, nei loro confronti, da importanti garanzie processuali); il diritto esclusivo di militare nell’exercitus (con i conseguenti benefici legati all’esito vittorioso delle guerre); la loro meno intensa esposizione agli oneri tributari e fiscali che l’appartenenza alla comunità imponeva di sopportare. Dal secondo punto di vista (diritto familiare e privato) la condizione dei cives si connotava (tendenzialmente) per il riconoscimento solo a loro (tra gli abitanti “liberi” della città) della possibilità di divenire “proprietari” (in particolare della terra) e di vedere esposte al costume nazionale le discipline delle loro unioni coniugali, della loro discendenza e della loro successione.
Il modello statuale del quale parliamo (cd. città-stato) presuppone una realtà territoriale caratterizzata dalla compresenza di gruppi sociali molto frammentati, ma anche abbastanza integrati. Esso prende corpo e si diffonde in aree geografiche nelle quali le aggregazioni statuali sono di tipo “politico” (orientate cioè, come prima si ricordava, da visioni di autogoverno), che nascono con ambizioni essenzialmente difensivo-conservative. Presuppongono l’esistenza di spazi liberi non ancora occupati, nei quali confluiscono, per elementari finalità di benessere e di sicurezza, gruppi di diversa consistenza. Talora dando vita così ad aggregazioni più ampie, talora ad aggregazioni costituite, al contrario, da gruppi che si separano da realtà preesistenti, per crearne di nuove (colonie), che mantengono anche, di norma, legami con quelle di origine. Non è raro che il sinecismo si realizzi in forme solo giuridiche, riguardando cioè di fatto la federazione di realtà preesistenti contigue. Ne danno indiretta testimonianza, ad esempio, le non rare denominazioni al plurale di realtà divenute poi importanti, come Atene o Siracusa (anche se l’evenienza non è generale: Sparta – nata da una federazione di preesistenti aggregati – ha una denominazione al singolare). A motivare tali movimenti è la possibilità di uno sfruttamento intensivo della terra al riparo dalle aggressioni (di vicini bellicosi o anche di sbandati in cerca di fortuna): si affida la difesa della porzione di territorio occupata (e quella della vita propria e dei propri cari) ad una condivisa solidarietà (in ragione della quale anche i più deboli possano sentirsi in qualche misura garantiti). Negli scritti degli antichi, il collegamento tra nascita delle “città” ed esigenze di sicurezza (di coloro che vi sono insediati) è un motivo letterario molto ricorrente ed esso appare del resto del tutto coerente con le notizie tramandate dalle tradizioni che se ne sono conservate e dalle evidenze materiali (in particolare archeologiche) che possediamo. Le collettività in questione sono anche realtà “aperte”, la loro composizione sociale è destinata in genere a crescere. Esse divengono centri di “attrazione”. E lo divengono a misura che si consolida il loro insediamento e se ne manifesta – con la percepibile crescita economica e la visibile qualità delle sue strutture materiali – la felice allocazione (per es.: in prossimità di luoghi favorevoli ai commerci). Richiamano esuli in cerca di miglior fortuna, commercianti in cerca di più favorevoli condizioni, avventurieri vari, intercettano e danno risposta ad aspirazioni molteplici, che rendono i luoghi in cui esse sorgono luoghi nei quali sono ordinari movimenti migratori (in genere individuali, non di rado di gruppi coesi di un certo rilievo).
Nei territori nei quali convivono realtà cittadine molteplici (il che è – già nel IX-VIII secolo a.C. – la regola in alcune aree mediterranee, quelle nelle quali sorgono, in particolare, città destinate ad un grande ruolo storico, come Atene e Roma su tutte), le loro relazioni reciproche si sviluppano in due direzioni (compresenti ed alternative, in relazione alle circostanze). La prima è quella di una “pacifica” convivenza (all’ombra di leghe, trattati di alleanza o anche semplici tacite ripartizioni di influenza). La seconda è quella di una contestuale ricerca di equilibri nuovi e più favorevoli (nel controllo dei luoghi e delle risorse), sostenuta da comportamenti aggressivi (ed affidata dunque allo strumento della “guerra”). Le due alternative modalità di relazione (pace e guerra) sono accettate da tutti come evenienze utili/inevitabili e perciò divengono esse stesse oggetto di “discipline” alle quali tutti manifestano adesione (sono espressione del diritto per così dire internazionale comune). Naturalmente, ad essere perseguita è ordinariamente la “pax”, che implica concordate relazioni tra le comunità, che esse osservano sulla base di accordi e/o di costumi rispettati spontaneamente (si considerano anch’essi esplicazione di principi comuni universali; per es.: la tutela reciproca dei commerci, il rispetto della parola data, il diritto a fare proprio ciò che non è ancora di alcuno, la intangibile sacralità della vita di eventuali ambasciatori). Ma accettata è anche la “guerra” (che la fa distinguere dalla mera aggressione violenta e la espone perciò anch’essa a principi condivisi, che ne disciplinano in particolare avvio e conclusione e ne regolano inoltre le principali conseguenze: condizione dei prigionieri, modalità del bottino, oneri riparatori a carico dei soccombenti).
Al di là dell’atteggiamento specifico adottato verso gli stranieri, la “cittadinanza” era comunque lo strumento attraverso il quale le comunità statuali del mondo antico definivano la “qualità” del vincolo di appartenenza ad esse dei suoi abitanti. Coloro ai quali essa era riconosciuta (se ne constatava la circostanza attraverso periodiche registrazioni: “censimenti”) erano anche coloro ai quali era riservato, in quelle collettività statuali, l’esercizio delle funzioni di governo. Non tutte le comunità che si ispiravano al modello di autogoverno lo praticavano tuttavia secondo modalità uniformi. Dobbiamo – anche al riguardo (e con molta approssimazione) – distinguere fondamentalmente due direzioni, l’una prevalente (potremmo dire) nelle città di cultura greca, l’altra in quelle di cultura più occidentale. Se ne sogliono assumere ad emblema Atene e Roma. Lo faremo anche noi, ma avvertendo anche che i relativi modelli non possono considerarsi (né l’uno né l’altro) espressione di pratiche generali e diffuse. Ciascuna civitas regolava, in realtà, il proprio modello di governo secondo vedute specifiche, molto varie. Quel che possiamo dire è solo che le vedute delle quali si sono conservate maggiori informazioni sono quelle che ispirarono le due grandi città e ne accompagnarono le rispettive (e non uniformi, nella rilevanza e nella durata) fortune. Il che spiega bene la ragione per la quale esse sono anche le vedute attorno alle quali si sono costruite le due ideologie dell’autogoverno, che avrebbero poi segnato di sé molte delle esperienze successive: quella che possiamo chiamare di ispirazione “democratica” e quella che potremmo chiamare (seguendo in qualche modo Polibio) di ispirazione “compositiva”. La prima orientata all’uguaglianza (politica) dei cives, la seconda orientata a tener conto della loro naturale/acquisita diversità di condizione e a regolarne in conseguenza la concreta incidenza sull’azione di governo.
Vi è un’ultima premessa da fare.
Le pratiche di governo esperite ad Atene e a Roma – nel tempo di vigenza in esse delle rispettive esperienze di autogoverno – appaiono segnate da molteplici mutamenti di dettaglio nella organizzazione e nella disciplina delle varie funzioni. Seguirle nel dettaglio richiederebbe una trattazione che non può qui essere svolta. Quel che dunque metteremo ora in evidenza saranno solo perciò le linee ispiratrici di fondo delle due contrapposte (questo certamente sì) visioni politiche perseguite, le quali possono essere appunto qui accomunate solo perché entrambe legate ad un comune presupposto: la riserva dell’azione collettiva di governo (nelle pur molto diversificate forme nelle quali essa si attuava) ad una parte soltanto degli appartenenti alla comunità politica, quella costituita da coloro ai quali si riconosceva condizione di “cittadino” (di membro qualificato della collettività statuale in questione).
Atene e Roma furono fondate in tempi vicini. Atene sorse intorno all’800 a.C.; di Roma si fissa tradizionalmente la nascita nel 753 a.C. Le fortune delle due città furono legate a situazioni di contesto molto diverse. Non ne possiamo operare una ricostruzione approfondita, ma possiamo – senza tradire troppo le cose – osservarne anche alcune caratteristiche generali. Atene operò in un ambito territoriale nel quale erano sensibilmente elevate le condizioni di civiltà e molto sviluppate anche le pratiche commerciali legate al mare e nel quale le singole collettività erano state perciò anche molto sollecitate. Le popolazioni del comparto dovevano fare i conti con due distinti problemi (di pari importanza): la competizione “interna” tra le diverse città (occasione di alleanze mutevoli e lotte intestine serrate) e la difesa del loro insieme da nemici esterni (Persiani e Macedoni su tutti) molto agguerriti, che adottavano il modello politico della basileia e perseguivano il proposito di espandere il loro dominio territoriale. La storia di Atene si intreccia con la storia della Grecia e della sua libertà.
Roma operò in un ambito molto diverso. Mancava un nemico assimilabile a quelli che incombevano sulle libere città greche e le condizioni generali di sviluppo civile erano molto meno avanzate di quelle maturate in Grecia (legate come erano ad un’economia di stampo fondamentalmente agricolo). I conflitti da sostenere restarono a lungo conflitti locali e le politiche poterono più facilmente avvalersi di composizioni e ricomposizioni degli equilibri affidate alla forza individuale delle diverse collettività in competizione. La storia dei primi secoli di Roma non ha un orizzonte più grande del Lazio antico.
Ne conseguì una differenze di fondo.
Atene dovette subito fare i conti con i vicini e si trovò perciò ad oscillare tra primato, rovesci e riaffermazioni frequenti, con le conseguenti tensioni e con il conseguente continuo oscillare anche degli orientamenti di fondo – democrazia/oligarchia – del proprio ordinamento interno (che non riuscì a restare perciò fedele con continuità alla propria visione di autogoverno e a proiettarne a lungo nel tempo la pratica). La vigenza della “democrazia” ebbe ad Atene una durata (non priva di interruzioni e ricostituzioni) che non andò oltre l’arco di anni compreso tra Clistene (507 a.C.) ed il ripristino dell’ “oligarchia” ad opera di Antipatro (323 a.C.). Roma poté crescere e consolidare più lentamente il proprio primato in un’alternanza, certo, anch’essa di momenti più felici e meno felici, ma almeno competendo a lungo con avversari di più o meno corrispondente forza e dunque preservando il proprio ordine politico interno da continui radicali rovesciamenti di orientamento. Ve ne furono, ma all’interno di una visione delle cose legata (se così si può dire) ad una continuità di fondo mai rinnegata. La sola oscillazione significativa riguardò – dalla fondazione (753 a.C.) fino alla crisi culminata con la svolta augustea(27 a.C.) – la suprema carica (regnum, consolato, decemvirato, consolato) che tuttavia, pur nelle sue diverse e successive configurazioni, continuò ad operare sempre, in ogni caso, nell’ambito di un ordinamento che, per il resto (normazione, copertura delle cariche e dei sacerdozi, amministrazione civile e giudiziaria), seguiva le vedute tradizionali. La concezione romana dell’autogoverno fu insomma molto più stabile e duratura di quella ateniese ed ebbe l’opportunità di influenzare in modo dunque molto più incisivo la cultura giuridico-costituzionale che accompagnò l’affermazione e lo sviluppo della potenza imperiale di Roma.
Concentrando finalmente la nostra osservazione su Roma, possiamo cominciare dall’osservare la speciale influenza che la cultura giuridico-costituzionale da essa praticata avrebbe avuto su tutte le altre popolazioni dell’Occidente antico. L’ordinamento di Roma regolerà nel tempo – senza per questo perdere il proprio carattere di ordinamento “cittadino” – la vita di una realtà politica sempre più complessa. Già nel II secolo a.C., si connoterà come relativa all’intero mondo mediterraneo.
Ma andiamo per gradi. E mantenendo sempre la barra ben orientata al problema che ora ci riguarda (la questione cioè della cittadinanza).
La “città”, nata a metà dell’VIII sec. a.C. (forse da un processo di sinecismo di gruppi confluiti, forse invece da un’iniziativa coloniale, forse ancora dall’una e dall’altra cosa insieme), si presenta già alla fine del VII secolo come la più importante realtà dell’area laziale. Dal punto di vista della compagine sociale, essa appare costituita da una popolazione di composita origine. Vi appartengono (distribuiti, in ragione di tale origine, in sottoinsiemi, ciascuno costituito da 10 curiae) tre nuclei distinti (antiquae tribus), di cultura latina, sabina ed etrusca. E vi appartengono già anche soggetti di diversa origine, confluiti, in forma sparsa, nella città appena fondata. La tradizione ne dava evidenza, ricordando l’intervenuta destinazione allo scopo di un luogo apposito (asylum), che ne convogliava e filtrava l’aspirazione.
Non sappiamo quanto di vero vi sia in tutto questo.
Ciò che possiamo dire è che quello ricordato dalla tradizione appare un atteggiamento aperto ed insieme prudente. La “città” ha e conserva (il che è indubbio) una compagine sociale che non “esclude” di principio. Chiunque può esservi accolto e tuttavia non in modalità puramente fattuali. Le notizie sull’asylum evidenziano la pratica dell’esposizione ad un “filtro” che permetteva di giudicare, valutare e distinguere; tuttavia, non lo possiamo dire con la stessa certezza con la quale possiamo constatare natura composita della popolazione originaria e apertura romana verso l’accoglienza. Ma il poco che sappiamo sembra confermare l’ideologia che traspare dalla tradizione: solo una parte dei nuovi accolti (la più prossima per omogeneità religiosa e culturale) veniva iscritta alle “curiae” (e così inclusa, da un provvedimento di governo, tra i “cittadini”); gli altri venivano legittimati invece solo a risiedere (secondo per altro un diffuso costume proprio di tutte le città antiche, che consideravano la migrazione un fatto ordinario). Già dal VI secolo a.C. almeno, i Romani distinguevano certamente (tra gli abitanti della città) coloro che lo erano da “cittadini” e coloro che lo erano da “stranieri” residenti. Va d’altra parte osservato anche come la tradizione riferisca di fenomeni di migrazione “massiccia” (di consistenti gruppi sociali insomma) solo relativamente ai primi tempi di esistenza della città. Ne avrebbero accompagnato insomma l’iniziale consolidamento. Da quando essa è ormai una realtà rilevante, le notizie riguardano immigrazioni di singoli (con i propri gruppi familiari). È vero che il trattamento loro riservato sembrerebbe avere incluso il riconoscimento della cittadinanza, ma non può trascurarsi il fatto che le notizie in questione sono (ovviamente) relative non a personaggi comuni, ma a personaggi appunto di rango. Cosa accadeva degli altri non è dato sapere. Di sicuro, ciò che può osservarsi è l’esistenza di un costume romano orientato molto più di altri verso l’attribuzione a stranieri della “cittadinanza”. Diversamente da quanto accadeva altrove (si pensi ad Atene e al regime ivi riservato ai “meteci”), a Roma non vi sono particolari preclusioni. Anzi. Lo osservava già Filippo V di Macedonia in una lettera inviata nel 215 a.C. agli abitanti di Larissa, esortandoli a seguire il costume liberale romano in materia di cittadinanza. Il sovrano ricordava, in particolare, la saggezza della pratica (solo romana e risalente ad una disposizione di Servio Tullio, dunque al VII secolo a.C.) di riconoscere la cittadinanza (quale conseguenza inscindibile dall’attribuita libertà) anche agli schiavi manomessi dai loro padroni, rilevando come essa contribuisse a rendere i Romani più forti. Non è dubitabile, del resto, che essa permettesse di “fidelizzare” alla città (integrandoli nella sua compagine) anche quanti avrebbero diversamente potuto conservare sentimenti ostili legati alla loro diversa (e meno fortunata) origine (appartenevano agli sconfitti, dai quali non erano nemmeno potuti essere riscattati). Essere civis a Roma comportava uno statuto giuridico di speciale rilievo che – come si accennava prima più in generale – prevedeva il riconoscimento di importanti (ed esclusive) prerogative, sia nel diritto pubblico che in quello privato. Le due sfere non erano per altro del tutto indipendenti. Basti riflettere sul fatto dell’influenza che il regime matrimoniale (con la connessa disciplina della filiazione) assumeva anche ai fini della cittadinanza. Per essere civis occorreva una nascita che permettesse di riconoscerla e perciò la nascita da una donna unita in iustae nuptiae (dunque sulla premessa di una liceità di esse dal punto di vista dell’ordine giuridico romano) ad un civis Romanus. Per partecipare alle decisioni collettive (la cui sede erano i comitia curiata) occorreva essere iscritti alle curiae (circostanza sulla quale influiva, ancora una volta, la discendenza “osservabile”, quella dunque resa “certa” dalla esistenza di un matrimonium, un’unione stabile tra liberi, fondata su iustae nuptiae). E così via. Le nostre classificazioni distintive (pubblico/privato) insomma giovano (semplificano i nostri ragionamenti), ma fino a un certo punto. Qui non dobbiamo tuttavia ora approfondire; basti sottolineare quanto rilevante fosse – nel sistema statuale che stiamo osservando – l’essere civis e come a mostrarlo possa essere già sufficiente l’osservazione (se anche generica) che solo chi lo era poteva svolgere nella città ruoli “influenti” (partecipare al governo di essa).
Il civis godeva di due diritti “politici” essenziali: ius suffragii e ius honorum. Aveva cioè facoltà di esprimere il proprio voto nei comitia (l’assemblea popolare) e poteva essere chiamato a rivestire cariche pubbliche (honores).
Nel tempo, la concreta declinazione di tali diritti subì molteplici revisioni, in coerenza con le modifiche di ordinamento che venivano maturando. Nei primi secoli, ad esempio, il suffragium aveva occasioni di esprimersi meno frequentemente di quanto non sarebbe stato più avanti. Fino al 509 a.C., i comitia si riunivano per eleggere il rex (un evento dunque che accadeva dopo decenni dal precedente); dopo il 509, si riunivano per eleggere i consoli (e poi anche gli altri magistrati che li avrebbero affiancati), un evento – questo – che si verificava invece ogni anno. Nell’epoca del regnum le occasioni di pronunciarsi su proposte legislative erano rare (rara essendo appunto la sollecitazione regia al riguardo); nel tempo successivo (della libera res publica: quella ora del governo magistratuale), le occasioni di chiamata al voto per accogliere/respingere una proposta legislativa magistratuale era molto più frequente. E lo stesso vale per il suffragium da esprimere in relazione a processi capitali: una possibilità, al tempo del rex, dipendente da sua concessione; un diritto del processato, dall’avvento della libera res publica. E analoghe (e ancora più incisive considerazioni) varrebbero guardando alla evoluzione delle cose in materia di possibilità di accesso alle cariche pubbliche, non tutte per altro “elettive” (non lo erano, ad esempio, in antico le sacerdotali), né tutte “riservate” (non lo era, in particolare, in origine quella “regia”, aperta come essa era anche a stranieri). È del tutto evidente insomma che essere civis a Roma nel VII secolo a.C. comportava un grado di partecipazione fattuale al governo della città diverso da quello che la circostanza comportava invece cinque secoli dopo. Ma è anche sicuro – ed è quel che ora qui basta – che, nell’un tempo e nell’altro, il civis partecipava al governo della città. Chi non lo era invece no.
Dal nostro punto di vista, due cose devono essere ricordate.
La prima: essere una civitas (adottare cioè un modello di governo “partecipativo”) implicava una distribuzione delle funzioni pubbliche e un accesso alle stesse che impedisse quella concentrazione assoluta del potere che connotava l’opposto modello politico rifiutato (la basileia). Ciascuna civitas lo faceva secondo vedute diverse. Se dovunque si osserva la compresenza di una distribuzione delle funzioni tra “assemblea” dei cives, “magistrature” investite di compiti specifici, “collegi sacerdotali” e “collegio di saggi”, con compiti di consulenza/sorveglianza (circoscritti per i primi, più estesi per i secondi), non dovunque se ne sono disciplinate allo stesso modo le attività. Né dovunque il grado di incidenza di ciascuna istituzione sulla concreta azione di governo avviene secondo logiche sovrapponibili. L’ordine costituzionale di Atene non è quello di Sparta o di Micene o Tebe, ancorché si respiri una comune cultura. E lo stesso possa dirsi di quello di Roma e delle altre città laziali, o della stessa Cartagine (il cui ordinamento – che conosciamo pochissimo nel dettaglio – viene dagli antichi descritto come abbastanza comparabile con quello romano). Insomma, una cosa è la “struttura” (l’architettura di fondo) dei sistemi politici, una cosa molto diversa il concreto funzionamento degli stessi e dunque la specifica efficacia della prima nell’assecondamento del problema generale proprio delle realtà statuali che abbiano adottato quel modello. Un confronto tra le costituzioni e il loro modo di funzionare nelle diverse realtà osservate avrebbe portato Polibio – nel secondo secolo a.C. – a dichiarare che nessuna costituzione era risultata nel tempo così efficace come quella romana. Nella distribuzione delle funzioni e nell’equilibrio dei pesi assegnati a ciascuna componente – individuale/aggregata – dell’ordine sociale, essa aveva saputo perseguire – come nessuna – l’obbiettivo di potere adottare ogni “decisione” di interesse collettivo con lo stesso tasso di consenso generale. Basterebbe d’altronde riflettere sul fatto che quella costituzione (se anche non senza tensioni e difficoltà) aveva saputo accompagnare (anche per la naturale flessibilità con la quale essa aveva affrontato nel tempo i problemi di “ammodernamento” che le circostanze richiedevano) la crescita di Roma per circa sette secoli, favorendone la trasformazione da “città” che governa la piccola porzione del Lazio antico (sulla quale essa aveva sovranità nell’VIII secolo a.C.) a “città” che governa invece l’intero contesto mediterraneo. Mentre le altre costituzioni non erano state, in genere, in grado di assecondare la (pur presente) identica propensione alla proiezione esterna delle “città” che le adottavano. Particolarmente significativo – sotto questo profilo – risultava (già agli occhi degli antichi, Polibio in testa) comparare il successo di Roma (affidato ad una filosofia politica “compositiva”) con quello molto più effimero di Atene (affidato com’era stato ad una filosofia politica “democratica” e dunque di selettivo confronto alternativo tra soluzioni possibili, affidate ad un gioco continuo di prevalenza/soccombenza). Se avessimo modo di sviluppare un’osservazione comparata, non potremmo non constatare le enormi differenze di pratica politica che discendevano dal diverso funzionamento che le similari istituzioni avevano nelle due città. Si pensi all’assemblea. Vi era ad Atene e vi era a Roma. Ma ad Atene vi si partecipava “compensati” (5 oboli per la presenza ed 1 per le spese degli spostamenti necessari), a Roma con oneri a carico. Ad Atene era necessario un numero legale (6.000 partecipanti), a Roma no. Ad Atene aveva una istituzionalizzazione che ne cadenzava l’attività (se ne prevedeva, pare, una frequenza di 40 riunioni per anno), a Roma dipendeva dalla convocazione che ne faceva chi ne avesse titolo (che l’avrebbe poi anche presieduta). Ad Atene discuteva e dibatteva prima del voto, a Roma votava soltanto. Ad Atene si contavano i voti dei singoli, a Roma quelli di unità votanti collettive, il cui peso non era inoltre uguale (risultando variamente ponderato). E tanto altro ancora dovrebbe aggiungersi. Non ultimo il fatto che ad Atene essa aveva una configurazione unitaria, mentre a Roma una configurazione complessa (si poteva riunire in tre distinte forme, differenziate anche nelle competenze e nelle procedure). E analoghe considerazioni potrebbero valere per il confronto del diverso concreto modo di funzionamento delle altre istituzioni.
La seconda considerazione necessaria è la relazione che si manteneva nel tempo tra “estensione” (soggettiva) della popolazione che godeva di “cittadinanza” ed estensione di quella esposta al governo della città. La prima non assecondava in alcun modo la crescita della seconda. A Roma (l’ordinamento che meglio conosciamo e sul quale stiamo concentrando l’attenzione) il numero di “cittadini”, a stare alle notizie che ne abbiamo dai censimenti dei quali si è tramandato il ricordo (abbastanza accettate dalla storiografia), era – nel V secolo a.C. – di poco più di 100.000 (a fronte di una esposizione al governo di Roma di un’area territoriale piuttosto modesta). Agli inizi della seconda metà del II secolo a.C. (quando ormai la città governava l’intera area mediterranea), il numero di cittadini era cresciuto, ma non di molto (era divenuto di poco oltre i 300.000). E, del resto, i calcoli fatti per Atene danno (nell’età di Pericle, dunque nel V secolo a.C.) un numero di “cittadini” di circa 30.000 (a fronte di 300.000 abitanti della città, dei quali 150.000 schiavi e il resto “meteci”, stranieri cioè residenti, ma privi di cittadinanza). Fu solo con la crisi di sistema apertasi con i Gracchi (133 a.C.), che (dopo un secolo di travagliatissime e dolorose vicende, sfociate nelle guerre civili) si sarebbe conclusa con l’avvento del “principato” di Augusto, che si ebbe un significativo mutamento delle cose. Nel 70 a.C., il numero dei cittadini era già divenuto di 900.000, per più che quadruplicarsi (4.063.000) pochi decenni dopo (censimento del 28 a.C.). Alla morte di Augusto (14 d.C.) avrebbe raggiunto quello di quasi 5.000.000. A Roma (“città-stato”) il “governo” del territorio (l’esposizione cioè di questo ad un eminente e accettato potere: la maiestas populi Romani) non ne presupponeva la integrale “incorporazione” di esso alla “città”. Lo era una porzione immediatamente contigua (l’ager Romanus che contornava l’urbs) e lo erano porzioni più remote (la cui unione con la città era perciò solo giuridica). Il resto del territorio (nel quale – in quanto da essa “pacatus” – Roma esplicava la propria accettata maiestas) era esposto al “governo” della città (ne costituiva l’ager peregrinus) in forme molto più mediate. Vi si provvedeva con trattati di alleanza, che subordinavano le collettività “altre” (vinte o comunque ridotte in condizione di dipendenza: civitates foederatae) alla città dominante, prevedendo alleanze “impari” (foedera iniqua), che addossavano agli alleati (socii) oneri vari, finanziari e militari. Vi si provvedeva deducendovi coloniae, che restavano variamente collegate alla città-madre. Vi si provvedeva esercitando in esso la giurisdizione, affidata a rappresentanti del governo romano (praefecti), con competenza territoriale definita (praefecturae). Vi si provvedeva anche infine (dopo le guerre puniche) dichiarando una vasta area (con le sue città, le relative campagne e i loro abitanti: si cominciò con la Sardegna e la Sicilia) “provincia” (competenza appunto) di un governatore romano, che vi si insediava con le proprie truppe e vi esplicava l’imperium connesso alla sua carica (nel cui esercizio rientrava anche la giurisdizione). Nelle “collettività” esposte all’impero di Roma era normale la presenza di un ordine interno che replicava quello proprio di ogni “città-stato” (centrato perciò sul coordinato operare di assemblea popolare, magistrati, senato, ma secondo logiche interne, legate alle rispettive tradizioni, che restarono a lungo abbastanza differenziate tra loro). E tuttavia il loro divenire nel tempo sempre più numerose e diffuse (a misura che cresceva il successo militare della città e se ne diffondeva l’“impero”), innescò un processo imitativo (favorito dai Romani). Si formò presto così (in Italia e poi negli altri spazi esposti all’impero di Roma come “provinciae”) una tendenza all’omologazione, che sarebbe sfociata – alla fine della repubblica, in coincidenza con il processo di progressiva sempre più massiccia estensione della “cittadinanza” – nell’adozione di statuti uniformi e modellati appunto sullo schema costituzionale romano. Non va però dimenticato che tra i socii dei Romani non mancavano comunità che adottavano modelli costituzionali diversi, anche di stampo monarchico-orientale (reges socii).
Il processo di “romanizzazione” seguì un percorso dunque complesso. Roma impose innanzitutto la forza delle proprie armi, mostrando la capacità di prevalere sugli altri, respingendo l’offensiva di nemici formidabili, piegandoli alla fine di scontri durissimi e talora secolari (come quello che sostenne con Cartagine). Ma fu anche da subito magnanima con i vinti (ovviamente con i minori). Ne fece degli alleati, favorendo – nei territori conquistati – la realizzazione continua di imponenti opere di miglioramento (strade, acquedotti, porti, mercati) che favorirono lo sviluppo di proficue relazioni commerciali (anche tra coloro che erano stati reciprocamente nemici). Non ne fece tuttavia anche dei “cittadini” (se non in via eccezionale). Al più, riconobbe (ma solo alle civitates di più prossima cultura, come le latine, e, più avanti, a quelle ritenute comunque meritevoli del riconoscimento, che ordinò come municipia) un limitato ius suffragii: i loro (sottolineo: loro) cittadini potevano – trovandosi a Roma – votare nei comitia che ivi trovassero in quel momento svolgimento. Cicerone (nato nel 106 a.C. ed originario di Arpino, divenuta municipio romano nel 188 a.C.) avrebbe parlato di sé come di chi aveva duae patriae. La direttrice della politica romana fu netta. L’impero della città fu conquistato con le armi. Fu conservato mantenendo molto circoscritta la “cittadinanza romana” e riconoscendo insieme per contro larga autonomia amministrativa alle popolazioni vinte. Fu vivificato con il diritto (dunque diffondendo la pratica dei propri costumi). Avendo Roma lasciato ai vinti libertà di mantenere intatta la configurazione dell’ordine costituzionale delle loro “città”, le popolazioni conquistate avvertirono il peso del conquistatore solo dal punto di vista della perduta indipendenza internazionale. Potevano fare guerra solo come alleate di Roma e non lo potevano più tra loro. Ogni conflitto avrebbe dovuto essere regolato dalla città (Roma) il cui impero erano state costrette ad accettare. Ma questo ebbe un’importante (e alla fine gradita) contropartita: ne venne un generale processo di pacificazione delle aree nelle quali erano insediate le città ridotte (nelle diverse forme praticate) ad una condizione di dipendenza. Roma avocò a sé il governo delle liti che le riguardavano, come collettività o che insorgessero tra i loro abitanti. Il che produsse il vantaggio del diffondersi – nelle aree esposte all’impero di Roma – di un comune modo di regolare le relazioni commerciali e dunque una sicurezza delle stesse assolutamente superiore a quella che se ne poteva avere nel precedente regime, ordinato (quando lo era) da trattati bilaterali (che imponevano per altro, di norma, la giurisdizione della città di conclusione degli accordi). Ora – nel territorio esposto all’impero – valevano per tutti le regole di Roma; si applicava diritto romano, amministrato da tribunali romani (meno sospettabili di essere sensibili alle ragioni di una sola delle parti). Al diritto romano erano ora esposte insomma le liti che vedevano coinvolti, come litiganti, non solo cittadini romani (tra loro), ma anche cittadini romani e appartenenti ad altre comunità peregrinae e, ancora, anche soggetti entrambi non romani, ma appartenenti a comunità diverse, entrambe – in quanto civitates peregrinae – soggette alla maiestas populi Romani. A tali liti provvedevano, in periferia, i praefecti iure dicundo del pretore romano (il magistrato che amministrava a Roma la giustizia), che teneva il proprio tribunale in luoghi dedicati, talora invece nelle città alleate. Nelle provinciae, vi avrebbe poi provveduto il governatore. A Roma il compito della giurisdizione era direttamente del pretore; dapprima dell’unico esistente (praetor urbanus) e dal 241 a.C., anno successivo alla vittoriosa conclusione della prima guerra punica, di quello istituito allo scopo, che da allora lo affiancò (praetor peregrinus).
La disciplina della “cittadinanza” ebbe evidenti ricadute generali sul funzionamento del sistema, che aveva in Roma la “città” al centro della complessa trama di relazioni multilaterali che gli davano espressione. Ancora nel II secolo a.C., le decisioni di governo nell’impero mediterraneo di Roma restavano nelle mani delle istituzioni di sempre (magistrati, senato, comitia), costituite nei modi di sempre. E in esse vi svolgevano perciò un ruolo attivo (nelle modalità di sempre) i “cittadini” di Roma: una cerchia, in termini relativi, sempre più ristretta (rispetto all’insieme degli “abitanti” “in orbe Romano”) e quasi interamente concentrata a Roma e nella sua immediata periferia. Se volessimo rappresentare graficamente la situazione dovremmo ricorrere ad una cartina nella quale l’insieme dei territori considerati dovrebbero essere rappresentati come esposti al “governo” di una “capitale” (la città-stato di riferimento), nelle cui decisioni aveva parte attiva solo quella porzione di abitanti del comparto ai quali questa riconosceva condizione di “civis”. Se in origine, la “cittadinanza” aveva rappresentato uno strumento di allargamento e di rafforzamento della fragile compagine sociale del tempo (si pensi alla tradizione sull’asylum), con il successo militare essa divenne uno strumento attraverso il quale la città difendeva invece la propria “identità” culturale e dunque la pratica possibilità di continuare a fare convivere continuità dell’azione politica (omogeneità culturale e di interessi di coloro che la conducevano) e “autogoverno”. Evidente presupposto del quale era la possibilità che i suoi protagonisti formassero i propri orientamenti sulla base di un’informazione condivisa (quale poteva fattualmente circolare al tempo: dunque in uno spazio territoriale abbastanza prossimo e concluso) e discussa (lo si faceva infatti in riunioni informali preliminari – contiones – convocate allo scopo, in vista delle formali). Per l’“autogoverno” si richiedevano insomma non solo convinzioni (che lo facessero apparire preferibile), ma anche condizioni materiali di convivenza che lo rendessero materialmente praticabile. La prima delle quali era la (relativamente) limitata “dimensione” fattuale del corpo sociale che lo doveva esprimere. Era una pratica che aveva dovunque trovato, del resto, espressione naturale in piccole collettività, le quali, proprio perciò, avevano fatto identificare (anche nel linguaggio: si pensi ad Aristotele) come “politica” (tipica appunto di un “insieme” e non di un “singolo”: di una polis, insomma, e non di una basileia) l’azione di governo che esse sviluppavano. Presupponeva l’essenziale possibilità che il corpo sociale (i “cittadini”) al quale era attribuito il governo di quella collettività potesse, quando necessario, confluire (con sufficiente tempestività) nei luoghi di riunione (e ivi tenervi la propria assemblea e partecipare alle richieste decisioni). A Roma quelle condizioni materiali cominciarono – dopo la fine delle guerre puniche e l’esplosione dimensionale dell’impero della città – a vacillare. Per molti secoli, alla “filosofia” di governo che la “città-stato” presupponeva dava sostegno il principale corrispettivo “oneroso” che l’essere “cittadino” comportava: la milizia nell’esercito. Il privilegio (bottino, terre, esenzioni tributarie) era il prezzo dell’impegno diretto nelle campagne militari. Chi era escluso dal primo (stranieri residenti) si avvaleva tuttavia dei successi militari (che agevolano le loro attività economiche) e tanto appariva ancora equo (come equo era apparso ai meteci di Atene sopportare ingenti oneri fiscali in cambio del loro completo esonero da quelli militari).
Ma le cose erano mutate.
I successi non erano più frutto (come nei primi secoli) del personale impegno dei cives. Il carico militare era ormai condiviso dagli alleati (tenuti, dai trattati sottoscritti, a fornire mezzi ed anche truppe), le legioni non erano più solo “romane”. Se anche i benefici delle campagne vittoriose producevano un ritorno generale, le dimensioni del successo fecero apparire agli alleati sempre meno sopportabile la loro esclusione dalla “cittadinanza” (non solo e non tanto, forse, per il suffragium che questa attribuiva, quanto anche, e più, per le altre prerogative: accesso alle cariche pubbliche, garanzie processuali, vantaggi di ordine tributario, migliore condizione nello stesso diritto privato). Intrapresero quindi ad aspirare alla concessione di essa, che Roma cominciò perciò ad elargire con maggiore larghezza che nel passato. Tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. maturarono due novità clamorose: cessò l’antico regime del reclutamento militare (che divenne ora non un onere dei cittadini, ma un servizio remunerato) e si ebbe un salto di qualità nelle politiche della “cittadinanza”. Con le leggi Iulia e Plautia Papiria (90 e 89 a.C.), gli alleati italici ottennero la cittadinanza romana (ne abbiamo già visto gli effetti immediati nelle cifre del censimento del 70 a.C.). Non furono le sole. L’intero sistema di governo della res publica entrò in discussione, nel quadro di una crisi profonda che mise a nudo tutte le difficoltà che le pratiche di autogoverno incontravano in presenza di una complessità (sociale, culturale, economica) della collettività umana da governare del tutto incomparabile con il passato. L’ordine antico ne fu sconvolto e alla fine travolto dallo scontro delle fazioni e dalla incapacità/impossibilità dei protagonisti di rivitalizzarne il funzionamento. Alla fine di quello stesso I secolo a.C., Roma (stremata dalle guerre civili) si sarebbe ritrovata sotto l’ala protettiva di un princeps. Da Augusto in avanti, la maiestas, nell’ordine giuridico costituzionale romano, non è più appannaggio diretto di questo, ma del princeps (che concentra in sé poteri sempre più eminenti e pervasivi). Prima di lui, nessuno, nella città, aveva avuto un imperium maius (non esposto cioè ad alcuna possibilità di contrasto). Nel complesso intreccio di relazioni tra organi, nessuno di questi aveva mai potuto operare senza il necessario concorso degli altri. Le decisioni assembleari (esposte, secondo le epoche, ad approvazione/autorizzazione del senato) non potevano avvenire senza iniziativa di un magistrato (che talora aveva persino il potere di disapplicarle/respingerle) e ciascuna di esse non poteva giungere ad esito senza passare da filtri molteplici (la potevano interdire colleghi e sacerdoti). Persino le deliberazioni senatorie avrebbero potuto subire l’intercessio dei tribuni plebis. Ora tutto è – nei fatti – esposto alla volontà del princeps. Il processo di trasformazione del sistema sarà lento, ma unilineare nella direzione. Roma avrà un nuovo ordine costituzionale, che – senza rinnegare nelle forme l’antico (che piuttosto che essere esplicitamente soppiantato veniva, per il momento, solo atrofizzato in favore di una sempre più autoreferenziale gestione della cosa pubblica da parte del princeps e dei suoi funzionari) – procederà inesorabilmente verso lo sbocco di un ordine imperiale, nel quale il governo sarà considerato (ora esplicitamente) appannaggio di un sovrano che non dovrà avere alcuna legittimazione esterna a lui stesso (fine del III secolo d.C.). Se anche senza identificarvisi, somiglierà sempre più alle antiche basileie, si può ben comprendere allora anche l’esito ultimo della vicenda della “cittadinanza”. Perduto ogni rilievo politico sostanziale (e divenute ormai dominanti logiche culturali orientate all’uguaglianza), non v’è più ragione di distinguere. Caracalla la riconosce nel 212 d.C. a tutti coloro che sono “in orbe Romano” (fatta probabilmente eccezione per gli appartenenti alle comunità che erano state ridotte al dominio romano solo con la forza delle armi: peregrini “dediticii”). Il suo contenuto non è più “distintivo”; essa identifica ora i “sudditi” di quell’ordine giuridico, perde sostanza “politica” e si concentra perciò nel definire lo “statuto” personale che l’appartenenza alla compagine statuale comporta. Ne costituiscono fatto di acquisto la nascita da genitori uniti in iustae nuptiae (o, in assenza di matrimonio, da madre romana), il factum principis (un atto di concessione a singoli o categorie), la intervenuta manumissio dello schiavo di un dominus romano (nelle forme necessarie). E ne costituiscono fatti di estinzione circostanze legate a comportamenti riprovevoli (un tempo numerosi e legati a varie ragioni, ma ormai circoscritti in pratica alla subita damnatio ad metalla/ad bestias). Con buona approssimazione, possiamo dire che si sostanzia (se anche non senza distinzioni, che affondano le loro ragioni nella molto più variegata e complessa disciplina del passato) nell’applicazione al civis del diritto romano. Lo espone, dal punto di vista del diritto privato, alle sue discipline nella vita familiare ed economica (circostanza che non cancellerà tuttavia la sopravvivenza di costumi e pratiche locali, che alimenteranno – nei territori dell’impero – una contaminazione di principi e discipline, la cui misura ed importanza è oggetto ancora di discussione storiografica). Dal punto di vista del diritto pubblico e criminale, il civis è esposto ai doveri relativi (con un più favorevole trattamento, sotto il profilo delle prestazioni personali e dei munera da sopportare) e gode nel contempo delle garanzie dovute in materia criminale (anche qui forse però con qualche sopravvivente differenza: deteriore trattamento dei provinciali, in materia di cd. ius gladii, dell’arbitrio dei governatori di potere denegare l’antica facoltà di provocare contro le sentenze capitali).
Analisi del testo:
- Per ogni termine latino in corsivo gli studenti presentino in nota una breve ricerca, contestualizzando l’uso che ne fa Corbino nel testo
- Per ogni termine evidenziato in grassetto (per lo più concetti e autori) gli studenti presentino in nota una breve ricerca, soffermandosi sugli aspetti più significativi per comprendere l’utilizzo che ne fa Corbino nel testo
- Gli studenti spieghino la differenza tra il modello della “basileia” e il modello della “città-stato” nelle forme di governo dell’antichità.
- Soffermandosi sul mondo romano, gli studenti evidenzino gli aspetti che ritengono più interessanti nell’organizzazione e nella gestione del potere, cercando di riconoscere analogie e differenze rispetto al nostro attuale ordinamento politico.