L. Ferrajoli, La democrazia costituzionale, Il Mulino 2016

Luigi Ferrajoli

La democrazia costituzionale

Il Mulino, Bologna 2016, pp. 106, € 10,00.

 

 

 

 

 

Nel breve volume introduttivo La democrazia costituzionale Luigi Ferrajoli traccia un quadro sintetico e esaustivo dei principi e degli elementi che sono alla base dell’introduzione delle cosiddette “costituzioni rigide” del secondo dopoguerra, quali limiti e vincoli imposti ai poteri di maggioranza. L’introduzione di tali costituzioni ha mutato profondamente la democrazia e il diritto, a seguito della stipula di principi di giustizia affermati tramite norme costituzionali sovraordinate ad ogni altre (principio di eguaglianza, diritti di libertà e diritti sociali), ma soprattutto esse hanno imposto alla legislazione ordinaria limiti e vincoli di contenuto quali condizioni di validità delle leggi (p. 7). Siffatti mutamenti strutturali della democrazia hanno rivelato l’inconsistenza di alcuni fondamenti teorici propri della democrazia stessa, ossia quella teoria secondo la quale essa non sarebbe altro che una forma di governo nel quale il potere è esercitato direttamente, o mediante rappresentanza, dal popolo. Secondo tali prospettive, la democrazia consisterebbe principalmente in un metodo di formazione delle decisioni, in cui il potere sarebbe saldamente nelle mani della maggioranza dei governati. Tale definizione rimanda direttamente a quella di “autonomia” che, secondo un celebre principio rousseuiano, sarebbe data dal potere di dar norme a se stessi e di non obbedire ad altre norme che a quelle date a se stessi. Ferraioli chiarisce come tale nozione sia identificabile come democrazia formale o procedurale, cioè in quelle forme e procedure che garantiscono che le decisioni siano espressioni, direttamente o indirettamente, della volontà popolare. Per quanto tale dimensione formale costituisca un connotato assolutamente necessario della democrazia, del suo potere legittimato, è necessario altresì riconoscere e considerare anche una “dimensione sostanziale”. Tale aspetto si limita ad individuare la correttezza formale delle decisioni sulla base di due criteri, il chi (il popolo o i suoi rappresentanti) e il come (la regola della maggioranza). Questa nozione di autonomia non è in grado di rendere conto dell’attuale paradigma dello stato costituzionale, nella misura in cui si richiede che i poteri pubblici siano esercitati esclusivamente dal popolo. Ferrajoli chiarisce come essa disconosca, in tal modo, quei limiti e vincoli ai quali il supremo potere legislativo è assoggettato e che costituiscono l’elemento di novità introdotto entro la struttura delle democrazie costituzionali. Nel tentativo di far luce su quella dimensione sostanziale, dovremmo indagare il nesso indissolubile che lega la democrazia politica (e la sua concezione formale) a quei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti, a partire dalla tesi che la volontà della maggioranza debba essere limitata da taluni diritti fondamentali come precondizione della democrazia (p. 11). Si intende, in questo modo, impedire che i metodi democratici (secondo la regola della maggioranza) possano sopprimere gli stessi principi democratici; non alludo qui soltanto ai diritti sociali e politici, ma anche a quegli elementi portanti che ne definiscono la struttura (il pluralismo politico, la rappresentanza, la separazione dei poteri etc.). Ferrajoli intende rievocare le esperienze storiche dei totalitarismi (il nazionalsocialismo), i quali si impadronirono del potere e soppressero la democrazia attraverso metodi democratici; ed è utile anche ricordare come dalla memoria ferita di quelle esperienze nacque il paradigma costituzionale e garantista delle odierne democrazie. È dunque importante comprendere come il metodo di formazione delle decisioni politiche basato sulla rappresentanza popolare (sulla regola della maggioranza e sul suffragio universale) garantisca soltanto sulla “forma” in cui le decisioni sono prodotte, ma non sul che cosa, sul valore di giustizia e sulla sostanza democratica di esse. L’autore chiarisce come questa tesi sembri smentire la storia e un certo orientamento del pensiero democratico da Platone, passando per Rousseau, fino ad arrivare a Kant. Si deve smentire l’idea rousseauiana che vi sia una “volontà generale” in sé assolutamente buona e giusta, e quindi sempre rivolta al bene comune e all’ ”utilità pubblica”. Quest’ultima è stata infatti confutata da quelle stesse esperienze storiche a cui abbiamo fatto precedentemente riferimento, le quali hanno messo in discussione lo stesso fondamento assiologico della democrazia formale: quello dell’autogoverno e dell’autodeterminazione del popolo, da intendersi come la libertà positiva del popolo di non essere soggetto ad altre decisioni (p. 16). L’autore denota, richiamandosi a Kelsen, come nella democrazia rappresentativa il voto popolare contribuisca soltanto all’elezione di chi è chiamato a decidere, senza che sia possibile da parte degli elettori entrare nel merito del contenuto delle decisioni politiche. L’odierna democrazia si caratterizza, infatti, non tanto per il libero consenso, quanto per il libero dissenso, quale massima espressione del pluralismo politico. Non bisogna cadere nell’illusione, che sopravvaluta il grado di autonomia decisionale dei rappresentati, di concepire il popolo come un unico corpo politico dotato di una certa volontà omogenea, o ancora nell’illusione che i principi di maggioranza e di rappresentativi esprimano “la volontà generale e unitaria” del popolo. Bisogna evidenziare quanto tale associazione produca l’effetto di ignorare i conflitti e il disaccordo che caratterizzano le dinamiche socio-politiche e che configurano anche i conflitti di classe. L’autonomia politica, quale legittima espressione dei diritti politici, non deve essere intesa quale realizzazione dell’autogoverno (soggezione alle leggi prodotte da sé medesimi), bensì in quanto “libera opposizione”. L’autentico fondamento assiologico della dimensione formale della democrazia è il principio di eguaglianza, da cui emanano i diritti fondamentali posti dalla Costituzione a garanzia di se stessa; esso rappresenta anche il principio d’accordo del pluralismo politico (la libertà di dissenso) e del sistema rappresentativo. Accanto alla validità formale, la quale costituisce il paradigma procedurale della democrazia (di cui sono espressione il voto, la regola di maggioranza etc.), vi deve essere anche una dimensionale sostanziale della democrazia. Tale dimensione concerne i contenuti normativi, i quali devono essere concepiti coerentemente rispetto alle norme costituzionali che ne limitano la sostanza. La dimensione sostanziale della democrazia si richiama alla sostanza delle decisioni (pubbliche o private): perché una legge sia valida è altresì necessaria la coerenza dei suoi significati con regole che possiamo chiamare norme sostanziali sulla produzione (p. 31). Ferrajoli disegna un quadro quadridimensionale di democrazia, del quale sono espressione le quattro classi di diritti entro le quali possono essere distinti “i diritti fondamentali” (diritti politici, diritti civili, diritti di libertà e diritti sociali). Possiamo, a buon ragione, distinguere i primi due sulla base del loro statuto formale (posti a garanzia dell’autonomia politica e privata degli individui), perché valgono a fondare la legittimità (formale) delle decisioni; attribuiamo invece ad una seconda classe, costituita dai diritti sociali e di libertà, una dimensione puramente sostanziale. L’autore fonda su queste quattro dimensioni l’impalcatura dell’odierna democrazia costituzionale, che assolve ad una importante funzione di garanzia, ossia impedisce la possibile manomissione, da parte di poteri pubblici o privati, dei principi fondamentali di una costituzione democratica come l’eguaglianza, la dignità della persona, la separazione dei poteri, l’indipendenza della giurisdizione, il conflitto d’interesse e così via. Alla luce di quest’analisi, è ancora una volta importante sottolineare come il potere di maggioranza non garantisca l’equilibrio e la qualità del sistema politico, ma, in taluni casi, ne metta a rischio persino la sopravvivenza. Si riscopre, in tal senso, il significato di Costituzione come limite e vincolo all’esercizio del potere pubblico: Ogni società nella quale non sono assicurate la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri non ha costituzione (p. 40). Si può far derivare da tali ragioni la necessità di stipulare una “Costituzione rigida”, che a partire dal dopoguerra ha visto sorgere le tante Carte Internazionali, tra cui la Carta dell‘ Onu, le quali stabiliscono una serie di divieti a carico della maggioranza, come ad esempio azioni lesive dei diritti fondamentali e del principio d’eguaglianza. I diritti fondamentali costituiscono, nondimeno, delle norme sovraordinate a qualunque altra norma dell’ordinamento, ovvero delle “regole tetiche”: dei principi che sono oggetto non di applicazione, bensì di bilanciamento. L’affermazione di tale concezione garantista del costituzionalismo deve essere affermata contro le derive plebiscitarie della democrazia rappresentativa e le sue degenerazioni populistiche. Questo garantismo, di cui sono espressione le quattro dimensioni di diritti precedentemente annunciate, realizza di fatto le condizioni di effettività della democrazia. Nell’ultima parte, l’autore analizza i possibili fattori di crisi del paradigma della democrazia costituzionale, che può tradursi in una “virtuale divaricazione” tra normatività e “effettività”. È possibile denotare come tale divaricazione sia, in una certa misura, fisiologica, in ragione di una dose di ineffettività delle garanzie costituzionali. Tuttavia essa, oltre tale misura ordinaria, diviene espressione di “un punto di crisi” che si traduce in un difetto di legalità (p. 77). Le cause generanti, come evidenzia Ferrajoli, sono molteplici: sono inquadrabili, da una parte, entro le costituzioni rigide statali, che vedono un progressivo processo di obsolescenza dei principi della stessa concezione democratica – dalla soggezione alla legge dei poteri di maggioranza alla tendenza di tutti poteri di legittimarsi autonomamente; dall’altra, dalla mancata costruzione di una sfera pubblica sovranazionale in ragione di uno spazio globale all’interno del quale i poteri pubblici e economici risultano essersi trasferiti. Inoltre, si può rilevare anche una particolare tendenza illegalistica, della quale si fanno portatori i poteri pubblici e privati. Tutto ciò risponde all’esigenza di un maggiore coordinamento delle concezioni della democrazia e della libertà (liberal-democrazia) con le decisioni dei poteri economici del mercato e quelle della maggioranza dei poteri politici di ciascun governo. Si è, infatti, determinata una pericolosa affermazione assolutistica di tali poteri, in contrasto con i principi di uno Stato Costituzionale di diritto. Ciò ha, infine, portato ad un radicale ridimensionamento di gran parte dei diritti sociali, dello statuto fondamentale dei lavoratori, del diritto alla salute e all’istruzione. Questa demolizione di diritti, frutto di anni di lotte sindacali, ha visto la precarizzazione del lavoro e di tutte le garanzie dei lavoratori. Ancor più gravi, sottolinea l’autore, sono le violazioni compiute nell’ambito dei diritti umani internazionali – che hanno visto la riesumazione di dottrine ormai archiviate quale quella della “guerra giusta” e che hanno evidenziato, sul piano strettamente giuridico, un vuoto di diritto pubblico costituzionale. È venuta perciò a crearsi una preoccupante asimmetria tra il “carattere planetario” di tali poteri e il carattere statale del diritto e della politica. L’assenza di regole di diritto pubblico idonee a disciplinare i poteri del mercato ha prodotto una crisi economica anche nei paesi più ricchi, che è degenerata in una crisi delle forme democratiche. Questa crisi ha messo in luce la totale impotenza della politica, degli Stati e delle loro tradizionali istituzioni democratiche, e la loro subalternità nei confronti del capitalismo globalizzato. La politica e le sue istituzioni democratiche hanno abdicato alla loro funzione di governo per assoggettarsi alle “leggi del mercato” e ai poteri selvaggi della finanza speculativa, mediante una serie di interventi politico-economici. Non sono più i governi democraticamente eletti e i suoi parlamenti a regolare “il mondo degli affari” in nome dell’interesse pubblico, bensì sono le potenze deregolamentate del mercato a governare gli Stati nazionali. Si è così invertito il rapporto tra pubblico e privato, che ha avuto come conseguenza l’affermarsi di politiche anti-democratiche in funzione dell’interesse privato della “massimizzazione del profitto”. In ultimo, la crisi economica in atto potrebbe, secondo Ferrajoli, offrire l’occasione per avviare un possibile processo di integrazione internazionale, o almeno europea. Sarebbe dunque necessaria, anzi indispensabile, la costruzione di una sfera pubblica sovrastatale, da intendersi come un sistema di vincoli ai nuovi poteri globali e un ripensamento, a livello statale ma anche sovrastatale, della celebre tripartizione dei poteri pubblici montesqueiana, che tenga conto del mutamento e dell’espansione della sfera pubblica prodottasi nell’ultimo secolo.

Luigi Somma

 

 

 

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